ORDINANZA N. 68
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1975 dal tribunale di Tolmezzo, nel procedimento penale a carico di Fulvio Tuniz, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che il tribunale di Tolmezzo con ordinanza emessa il 10 giugno 1975 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater del cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'obbligo del deposito di motivi d'impugnazione da parte del p.m. avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal g.i., e non attribuisce all'imputato facoltà di intervento e di difesa innanzi alla Sezione istruttoria in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 199 del 1975 nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 387 del cod. proc. pen., ha esteso le garanzie di cui al precedente art. 372 all'impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento, così eliminando la lamentata esclusione delle garanzie difensive;
che l'art. 304 quater, riguardante il deposito di atti nella fase istruttoria, interpretato come norma diretta a precludere le garanzie di difesa in questione, appare erroneamente richiamato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater del codice di procedura penale sollevata dal tribunale di Tolmezzo, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1977.