Ordinanza n. 56 del 1977

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ORDINANZA N. 56

 

ANNO 1977

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori giudici:

 

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

 

Dott. Luigi OGGIONI

 

Prof. Vezio CRISAFULLI

 

Dott. Nicola REALE

 

Avv. Leonetto AMADEI

 

Dott. Giulio GIONFRIDA

 

Prof. Edoardo VOLTERRA

 

Prof. Guido ASTUTI

 

Dott. Michele ROSSANO

 

Prof. Antonino DE STEFANO

 

Prof. Leopoldo ELIA

 

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

 

Avv. Oronzo REALE

 

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

 

Avv. Alberto MALAGUGINI,

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1975 dal pretore di Ravenna nel procedimento penale a carico di Cazzanti Primo, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975.

 

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Guido Astuti.

 

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 4, 27 e 35 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima.

 

Considerato che la stessa questione é già stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenze n. 30 del 1972 e n. 105 del 1974;

 

che nell'ordinanza non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 4, 27 e 35 della Costituzione, e già decisa con le sentenze n. 30 del 1972 e n. 105 del 1974.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

 

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI

 

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

 

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1977.