ORDINANZA N. 56
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1975 dal pretore di Ravenna nel procedimento penale a carico di Cazzanti Primo, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 4, 27 e 35 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima.
Considerato che la stessa questione é già stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenze n. 30 del 1972 e n. 105 del 1974;
che nell'ordinanza non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 4, 27 e 35 della Costituzione, e già decisa con le sentenze n. 30 del 1972 e n. 105 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1977.