SENTENZA N. 105
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 26, lettere c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 dicembre 1972 dal pretore di Pescara nel procedimento penale a carico di Fanesi Giovanni, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 23 maggio 1973;
2) ordinanza emessa il 14 febbraio 1973 dal pretore di Senigallia nel procedimento penale a carico di Castellani Nemesio, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 27 giugno 1973;
3) ordinanza emessa il 3 novembre 1972 dal pretore di Lanciano nel procedimento penale a carico di Vastano Mario, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 25 luglio 1973;
4) ordinanza emessa il 22 gennaio 1973 dal pretore di Pescara nel procedimento penale a carico di Pagliaro Francesco, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento penale a carico di Mario Vastano, il pretore di Lanciano, con ordinanza 3 novembre 1972, ha censurato, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, la lett. c dell'art. 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, in quanto la pena accessoria, ivi prevista, della sospensione del permesso di pesca si ripercuoterebbe su persona estranea alla commissione del reato.
2. - Nel procedimento penale a carico di Giovanni Fanesi, il pretore di Pescara, con ordinanza 18 dicembre 1972, ha posto in dubbio la legittimità costituzionale della lett. c, ultima parte, e della lett. d, limitatamente all'inciso "anche alle dipendenze altrui", dell'art. 26 della stessa legge, in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
Dopo aver richiamato la sentenza n. 30 del 1972 di questa Corte, che aveva disatteso analoghe censure, il pretore osserva, quanto alla norma contenuta nella lett. c, che, a differenza del caso in ordine al quale era stato promosso il precedente giudizio di legittimità, sarebbe stato, nella fattispecie in esame, sottoposto alla pena accessoria del divieto di adibire il natante alla pesca, unitamente all'imputato, anche il contitolare del permesso e armatore, estraneo ai fatti di reato (esercizio di pesca con reti a traino e con mezzo a propulsione meccanica a distanza inferiore alle tre miglia dalla costa ed in acque profonde meno di cinquanta metri).
Violerebbe il medesimo precetto costituzionale la sospensione dell'esercizio della pesca "alle dipendenze altrui".
3. - Lo stesso pretore di Pescara, con ordinanza 22 gennaio 1973, ha sollevato, nei medesimi termini, identica questione, nel procedimento penale a carico di Francesco Pagliaro.
4. - Altra questione, in riferimento agli artt. 1, 4, secondo comma, 27, terzo comma, 35 e 36 Cost., della lett. d, dell'art. 26 nel suo intero testo, anche per il riflesso che sarebbe tolto il lavoro a chi trae da esso i mezzi di sussistenza, é stata sollevata dal pretore di Senigallia, con ordinanza 14 febbraio 1973, nel procedimento penale a carico di Nemesio Castellani.
5. - In nessuno dei giudizi dinanzi a questa Corte vi é stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Le questioni sono le seguenti: a) se la lett. c, ultima parte-divieto di usare il natante per la pesca -, dell'art. 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, venendo a colpire anche il contitolare del permesso di pesca ed armatore, unitamente all'imputato, violi l'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione (ordinanze pret. Pescara); b) se la lett. c, nel suo intero testo, violi l'art. 27, primo comma, Cost. (ordinanza pret. Lanciano); c) se la lett. d, limitatamente all'inciso "anche alle dipendenze altrui", del citato art. 26 - interdizione dall'esercizio della pesca, - violi l'art. 27, primo e terzo comma, Cost. (ordinanze pret. Pescara); d) se la medesima lett. d, nel suo intero testo, violi gli artt. 1, 4, secondo comma, 27, terzo comma, 35 e 36 Cost. (ordinanza pret. Senigallia).
2. - Le censure attinenti all'art. 26, lett. d, della legge n. 963 del 1965, in riferimento agli artt. 1, 4, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 35 e 36 Cost. sono state già disattese con la sentenza n. 30 del 1972 - che ha puntualizzato la portata ed i limiti della norma -; né vengono prospettati profili nuovi o addotti argomenti tali da indurre questa Corte a modificare la sua giurisprudenza. L'aggiunto richiamo all'art. 27, primo comma, non é pertinente, perché la pena (sia principale che accessoria) colpisce l'autore dell'infrazione. Né é pertinente il richiamo, pure aggiunto, all'art. 36, il quale, posto a garanzia dell'equa e sufficiente retribuzione dell'effettuato lavoro, si colloca in un'area del tutto diversa da quella della pena accessoria della sospensione, per un periodo di tempo determinato, dall'esercizio di un'arte, industria, commercio o mestiere, per cui é richiesto uno speciale permesso, autorizzazione, licenza o abilitazione dell'autorità (alla stregua dell'art. 30 del codice penale e di varie leggi speciali), e non la rende certo inoperante: una pena che, ovviamente, non proibisce un altro lavoro che un provvedimento o un atto amministrativo non richieda (così come non rende inoperante l'altra pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea, degli artt. 28 e 29 cod. pen. e le sanzioni disciplinari della radiazione dall'albo e della sospensione dall'esercizio delle professioni liberali).
3. - In ordine alle questioni attinenti alla lett. c, la sospensione della validità del permesso di pesca col conseguente divieto dell'uso, per la pesca, del natante e dei relativi arredi e attrezzi, é una pena accessoria (tale definita nella comprensiva intitolazione dell'art. 26), che colpisce l'autore del reato, titolare del permesso, mentre per il contitolare eventualmente estraneo, come singolo, alla violazione, non si tratta di sanzione, bensì di pregiudizio di mero fatto, di cui molti esempi si danno nel nostro ordinamento.
Per quanto la fattispecie ora sottoposta a questa Corte non sia identica a quella di cui alla precedente pronunzia di non fondatezza (citata sentenza n. 30 del 1972), rimangono validi gli stessi principi e non é, pertanto, violato l'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 4, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 35 e 36 della Costituzione, dal pretore di Pescara e dal pretore di Senigallia con le ordinanze in epigrafe e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 30 del 1972 di questa Corte;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c, della stessa legge, sollevate, in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Pescara e dal pretore di Lanciano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1974.