ORDINANZA N. 50
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulle domande di sospensione dell'esecuzione del provvedimento n. 1569/E del 21 ottobre 1976 della Giunta provinciale di Bolzano e del decreto 28 dicembre 1976, n. 62, del Presidente dell'anzidetta Giunta, in relazione ai quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione con ricorsi notificati il 28 dicembre 1976 e l'8 febbraio 1977, depositati il 7 gennaio e il 15 febbraio 1977, ed iscritti ai nn. 2 e 4 del registro conflitti 1977.
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1977 il Giudice relatore Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con i due ricorsi in epigrafe, di contenuto pressoché identico, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitti di attribuzione con la Provincia di Bolzano in relazione:
1) alla lettera 1569/E del 21 ottobre 1976, con la quale la Giunta provinciale di Bolzano ha invitato le imprese distributrici di energia elettrica nel territorio della Provincia a non incassare e non versare alla Cassa di conguaglio per il settore elettrico il contributo termico istituito col provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) n. 34 del 6 luglio 1974 e successivi, per le seguenti categorie di utenze:
a) usi di forza motrice di cui al cap. V/A/1 fino a 10 Kw. di potenza impegnata, usi agricoli di cui al cap. V/A/5 ed uso di consorzi di bonifica e miglioramento fondiario di cui al cap. V/A/6 del provvedimento CIP del 29 agosto 1961, n. 941;
b) uso di piccole e medie industrie, esclusi gli autoproduttori, quando il consumo di energia incide in percentuale rilevante sul prezzo del prodotto finito;
c) uso di illuminazione pubblica di cui al cap. I del provvedimento CIP del 29 agosto 1961, n. 941;
d) uso di forza motrice per l'esercizio di funivie bifuni e funivie monofuni ad agganciamento automatico con potenza impegnata superiore a 30 Kw.;
e) usi domestici a partire dal 26 febbraio 1975 (L.P. del 21 gennaio 1975, n. 10);
2) al decreto 28 dicembre 1976, n. 62, del Presidente dell'anzidetta Giunta, avente ad oggetto "Tariffe elettriche dal 1 gennaio 1977 e sanatoria per le tariffe elettriche per il periodo 1974-76", limitatamente alla parte in cui tale decreto dispone in materia di sovrapprezzo termico (di cui al citato provvedimento CIP n. 34 del 1974 e alle successive modifiche ed integrazioni contenute nei provvedimenti n. 31 del 22 ottobre 1976 e n. 33 del 29 ottobre successivo) stabilendo:
a) l'obbligo per le imprese distributrici di richiedere - senza diritto a rimborso da parte della Provincia - alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la restituzione degli importi da essa riscossi a partire dall'11 luglio 1974, per la casuale "sovrapprezzo termico", da restituire in parte agli utenti che ne fanno richiesta, e da versare per la rimanente parte in un deposito fruttifero vincolato a favore del Fondo per l'elettrificazione montana;
b) l'obbligo a carico delle stesse imprese fornitrici di applicare, con decorrenza 1 gennaio 1977, alle indicate categorie di utenza, la tariffa provinciale, pari a quella CIP vigente nel restante territorio nazionale comprensiva della voce "sovrapprezzo termico", ridotta però degli importi che sarebbero dovuti per quest'ultima voce, sino alla misura massima del 20% della tariffa CIP complessivamente considerata, e di versare le somme eccedenti le riduzioni indicate nel deposito intestato al Fondo per l'elettrificazione delle zone montane;
che, nell'assunto del ricorrente, i due provvedimenti impugnati, in quanto dispongono in tema di sovrapprezzo termico, valicherebbero i limiti delle attribuzioni spettanti alla Provincia nella diversa materia delle tariffe di utenza giusta il disposto dell'art. 13 dello statuto regionale, dell'art. 7 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, modificato con l'art. 3 della successiva legge 21 gennaio 1975, n. 10, e secondo quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 217 del 3 agosto 1976; le imprese elettriche operanti nella Provincia di Bolzano si troverebbero di fronte all'alternativa dell'adempimento di uno dei due obblighi (riscossione o non del sovrapprezzo termico) in palese contrasto tra di loro, imposti da provvedimenti del CIP e della Provincia, entrambi muniti di efficacia esecutiva; e, inoltre, l'esecuzione dei provvedimenti impugnati - nelle more del giudizio - potrebbe rendere estremamente difficoltoso il successivo recupero del sovrapprezzo termico e pregiudicherebbe gravemente la funzionalità del congegno creato dal cap. 6 del provvedimento CIP n. 34 del 1974 per il rimborso dei maggiori oneri del combustibile alle imprese produttrici di energia termoelettrica, mentre, viceversa, lo Stato garantirebbe in modo assoluto la restituzione delle somme che, da una eventuale sentenza di rigetto dei ricorsi, risultassero dagli utenti pagate e non dovute;
che, in conseguenza, il ricorrente chiede l'accoglimento di entrambi i ricorsi ed in via preliminare la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati;
che la difesa della Provincia di Bolzano contesta i rilievi formulati dal ricorrente, osservando come la competenza provinciale abbia ad oggetto il "prezzo" richiesto al consumatore in cambio dell'erogazione dell'energia, e come del tutto indifferente, nei confronti di tale prezzo, appaia la scomposizione in più voci, quale quella operata, tra "prezzo" vero e proprio, corrisposto all'impresa, e "sovrapprezzo" dovuto alla Cassa di conguaglio; e contesta altresì l'asserito pericolo di un grave danno, adducendo per contro che il danno potrebbe se mai derivare ove fosse concessa la richiesta sospensione, alla quale si oppone;
che, per l'evidente connessione, le due istanze di sospensione vanno trattate congiuntamente.
Considerato che sussistono gravi ragioni per addivenire, in attesa della definizione del giudizio, alla sospensione della esecuzione degl'impugnati provvedimenti.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito dei due ricorsi indicati in epigrafe, ne
dispone la riunione ai fini della trattazione delle istanze di sospensione in essi contenute;
ordina la sospensione dell'esecuzione delle disposizioni impartite con lettera n. 1569/E del 21 ottobre 1976 della Giunta provinciale di Bolzano e col decreto 28 dicembre 1976, n. 62, del Presidente dell'anzidetta Giunta in materia di sovrapprezzo termico.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1977.