Sentenza n. 217 del 1976
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SENTENZA N. 217

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 7 settembre 1974, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 17 del registro 1974, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento n. 34 del Comitato interministeriale dei prezzi (C.I.P.) del 6 luglio 1974, recante "Modifiche al provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961 e successivi riguardanti la disciplina dei prezzi dell'energia elettrica".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 7 settembre 1974 il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Guarino, ha proposto regolamento di competenza con lo Stato in relazione al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 34 del 6 luglio 1974, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 dell'11 successivo, con il quale sono state apportate "modifiche al provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961 e successivi riguardanti la disciplina dei prezzi dell'energia elettrica".

Sostiene la ricorrente Provincia che, in base all'art. 13, comma secondo, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, spetterebbe alle province autonome stabilire, nel proprio territorio, le tariffe dell'energia elettrica, con l'unica limitazione che esse non possono superare quelle fissate dal C.I.P. - Proprio in virtù di tale competenza essa ha emanato la legge 30 agosto 1972, n. 18, che demanda al Presidente della Giunta provinciale il compito di approvare le tariffe di utenza valide per il territorio provinciale (art. 7); ed un primo atto di esercizio concreto di questo potere si é avuto col decreto del Presidente della Giunta n. 1 del 16 gennaio 1973 di "approvazione delle tariffe elettriche da applicarsi nella Provincia di Bolzano".

Ad avviso della ricorrente, il provvedimento impugnato non sarebbe quindi applicabile nel territorio provinciale.

Per l'eventualità, comunque, che - sulla base della dizione, in esso contenuta, relativa all'entrata in vigore delle sue disposizioni in tutto il territorio nazionale - dovesse ritenersi che le nuove tariffe valgano anche nel territorio provinciale, la ricorrente chiede che la Corte voglia riconoscere la sua competenza a determinare nel suo territorio le tariffe di utenza dell'energia elettrica, e conseguentemente annullare in parte qua il provvedimento impugnato.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, il quale, nel proprio atto di costituzione depositato in cancelleria il 27 settembre 1974, conclude per il rigetto del ricorso della Provincia, osservando che la competenza legislativa e amministrativa ex adverso invocata ai sensi dell'art. 13 dello Statuto ha una portata limitata a settori espressamente indicati. La norma, infatti, dopo aver previsto l'obbligo per le imprese concessionarie produttrici di fornire annualmente e gratuitamente alle due Province autonome un certo quantitativo di energia elettrica (220 KWh per ogni KW di potenza), attribuisce loro la competenza a determinare - prima con legge, per quanto attiene ai criteri generali, e poi con atto amministrativo, in sede di concreta applicazione - le tariffe di utenza soltanto per l'energia elettrica ceduta dalle imprese produttrici; ed anche in questo specifico settore l'autonomia provinciale é limitata dalla competenza generale spettante agli organi statali, giacché queste tariffe particolari non possono superare quelle determinate dal C.I.P. - La conferma di siffatta competenza generale e prioritaria degli organi statali in materia sarebbe desumibile dalla stessa legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18 (art. 7) che assegna un periodo di validità non inferiore a tre anni alle tariffe stabilite dalla Provincia "salvo modifica delle tariffe C.I.P.".

Precisa, inoltre, l'Avvocatura che in esecuzione di tale legge sono state approvate tariffe provinciali col decreto 16 gennaio 1973, n. 1, le quali, però, sono state poi revocate con successivo decreto 25 luglio 1974, n. 55, senza sostituzione di altre tariffe "a partire dall'applicazione delle nuove tariffe elettriche nazionali di cui al provvedimento C.I.P. del 6 luglio 1974, n. 34"; comportamento della Provincia questo che sembra possa interpretarsi come riconoscimento della competenza generale degli organi dello Stato.

All'udienza la difesa della Provincia ha esibito una documentazione (fotocopia della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 3733 del 3 settembre 1974 e conseguente decreto del Presidente della Giunta n. 62 del 4 successivo) dalla quale risulta che il decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 55 del 25 luglio 1974 é stato revocato, "cosicché rimangono in atto in Provincia di Bolzano le tariffe di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 gennaio 1973, n. 1".

Considerato in diritto

1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Provincia autonoma di Bolzano solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale sono state apportate "modifiche al provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961 e successivi, riguardanti la disciplina dei prezzi dell'energia elettrica".

La ricorrente denuncia invasione della sfera di competenza assegnatale dall'art. 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ad opera dell'impugnato provvedimento, nella parte in cui, prescrivendo che le disposizioni per la disciplina dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica con esso adottate "entrano in vigore per tutto il territorio nazionale", estende la sua efficacia anche al territorio della Provincia di Bolzano, nel quale, invece, sarebbero vigenti le tariffe elettriche di utenza stabilite con decreto del Presidente della Giunta 16 gennaio 1973, n. 1, in applicazione della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18.

2. - Per la risoluzione del conflitto sottoposto all'esame della Corte, giova ricordare che già l'art. 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) poneva a carico dei titolari di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico l'obbligo di fornire gratuitamente alla Regione una determinata quantità di energia per servizi pubblici o qualsiasi altro pubblico interesse, e di fornire altra quantità di energia al prezzo di costo per usi domestici, per l'artigianato locale o per l'agricoltura.

L'art. 14 delle Norme di attuazione (d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574) attribuiva alla Regione il potere di determinare il prezzo di cessione agli utenti dell'energia ad essa fornita ai sensi del richiamato art. 10 dello Statuto, prescrivendo che il prezzo di cessione dovesse, di regola, coincidere con il prezzo economico, non potendo in ogni caso superare il prezzo eventualmente fissato dagli organi dello Stato per le Regioni limitrofe.

Erano eccezionalmente consentiti prezzi di favore per le cessioni di energia destinata ad uso dei servizi pubblici, dell'artigianato locale e dell'agricoltura, dovendosi comunque evitare di creare sperequazioni fra cittadini nella Regione. Restavano ferme le disposizioni delle leggi dello Stato relative al blocco e alla fornitura dell'energia elettrica.

Vigendo tali norme, la Regione sollevò conflitto di attribuzione in relazione al provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961, che disponeva la unificazione delle tariffe per l'energia elettrica in tutto il territorio nazionale, affermando di avere essa la competenza legislativa ed amministrativa in materia di fissazione dei prezzi dell'energia elettrica nel suo ambito territoriale. Questa Corte, con sentenza n. 46 del 1962, sancì la competenza dello Stato a disporre l'unificazione delle tariffe in tutto il territorio nazionale, ed affermò che la competenza della Regione era limitata alla disciplina dei prezzi di cessione dei quantitativi di energia contemplati nell'art. 10 dello Statuto.

3. - A seguito delle modifiche introdotte con l'art. 11 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, l'art. 13 del citato testo unico dispone ora che, nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 KWh per ogni KW di potenza nominale media di concessione; e che le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra, ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dat C.I.P.

La Provincia di Bolzano, con legge 30 agosto 1972, n. 18, ha disciplinato gli obblighi dei concessionari idroelettrici e l'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale.

L'art. 6 di tale legge prevede che l'energia ritirata ai sensi della richiamata norma statutaria, venga destinata all'approvvigionamento delle zone non provviste o non sufficientemente provviste di energia elettrica, comunque non approvvigionate dall'ENEL: deve trattarsi di centri abitati o di nuclei abitati e case sparse, suscettibili di essere approvvigionati mediante cessione dell'energia in discorso e mediante piani di elettrificazione, in modo da consentire un moderno standard di vita civile e di esercizio di attività agricole, industriali e turistiche.

Il successivo art. 7 demanda ad un decreto del Presidente della Giunta provinciale, su conforme deliberazione di questa ultima, di stabilire le tariffe di utenza da applicarsi nella provincia di Bolzano, valevoli, salvo modifica delle tariffe C.I.P., per un periodo non inferiore a tre anni. Le tariffe stabilite dall'Amministrazione provinciale non possono comunque superare quelle deliberate dal C.I.P. e possono essere ridotte rispetto a queste ultime fino al 20% per determinati usi elencati, in ordine di precedenza, nello stesso articolo. Proprio per tali categorie di utenti il decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 gennaio 1973, n. 1, ha approvato le tariffe da applicarsi nella provincia. Tali tariffe sono state revocate con un successivo decreto dello stesso presidente, 25 luglio 1974, n. 55, "a partire dall'applicazione delle nuove tariffe elettriche nazionali di cui al provvedimento C.I.P. del 6 luglio 1974, n. 34"; ma anche questo decreto é stato a sua volta revocato con un nuovo decreto 5 settembre 1974, n. 62, in esecuzione di conforme delibera della Giunta, nella quale si assume che in tal guisa sono in atto vigenti nella provincia le tariffe di cui al primo decreto.

4. - Alla stregua di quanto si é fin qui esposto, deve riconoscersi che legittimamente, nell'ambito della competenza ad essa attribuita dalla norma statutaria, la Provincia di Bolzano ha determinato con sua legge i servizi pubblici e le categorie di utenti beneficiari dell'energia gratuitamente ceduta dai concessionari, nonché i criteri per le tariffe di utenza relativamente a tali usi; e, sempre nell'ambito della sua competenza, sono state stabilite, con decreto del Presidente della Giunta, in applicazione della legge provinciale all'uopo emanata, le tariffe per le categorie di utenti specificate nella stessa legge.

Trattasi di una competenza che non ha - in analogia a quanto già affermato dalla Corte con la ricordata sentenza, a proposito della Regione, sulla base della normativa allora vigente - carattere generale, nell'ambito del territorio provinciale, ma rimane circoscritta a determinate categorie di utenti. In proposito va precisato che le tariffe, con le consentite riduzioni rispetto a quelle C.I.P., sono fissate per "categorie di utenti", indipendentemente dalla provenienza dell'energia distribuita. Invero, la ratio della fornitura gratuita alla Provincia, desumibile dal precetto statutario, é quella di consentire una riduzione di tariffa per intere categorie omogenee di utenti, non certo di instaurare ingiustificati privilegi in favore solo di alcuni nella cerchia di una stessa categoria, mediante una differenziata distribuzione. Questa sarebbe, sotto un profilo tecnico, di impossibile attuazione pratica, dovendosi far coesistere due diverse tariffe, entrambe destinate alla stessa categoria di utenti, a seconda della provenienza dell'energia loro distribuita; ma, pur se attuabile, riuscirebbe soprattutto contraria al principio di eguaglianza del trattamento. Anche l'art. 14 delle citate norme di attuazione, nel confermare che spettava (allora) alla Regione di determinare il prezzo di cessione agli utenti dell'energia ad essa (allora) fornita, aveva stabilito che ciò dovesse farsi "evitando comunque di creare sperequazioni fra cittadini".

D'altronde, il legame tra le tariffe ridotte per determinate categorie di utenti ed energia gratuitamente fornita alla Provincia é reso palese dal meccanismo compensativo introdotto con la citata legge provinciale n. 18 del 1972. Ivi, infatti, é previsto (art. 6, u.c.) che l'energia gratuitamente acquisita dall'Amministrazione provinciale é ceduta alle imprese distributrici, al prezzo stabilito dalle tariffe C.I.P. ridotte fino al 20%; il ricavo affluisce ad un "fondo elettrificazione zone montane" (art. 8, c. 1), al quale sono destinati anche i "compensi" che i concessionari devono corrispondere per i quantitativi di energia non ritirati dalla Provincia nella quota ad essa spettante (art. 13, c. 3 testo unico statutario ed artt. 1 ed 11 citata legge provinciale n. 18 del 1972). Con tale fondo si rimborsa (artt. 7, penultimo comma ed 8, c. 1, lett. b, legge provinciale n. 18 del 1972) alle imprese distributrici il minore introito risultante dall'applicazione delle tariffe provinciali ridotte per le determinate categorie di utenti, rispetto a quelle stabilite dal C.I.P. (ed inoltre si finanzia l'onere per il vettoriamento dell'energia, nonché l'esecuzione di piani di elettrificazione di zone montane).

Conclusivamente, i provvedimenti C.I.P riguardanti la disciplina dei prezzi dell'energia elettrica, trovano applicazione nell'ambito del territorio della provincia di Bolzano, innanzi tutto come parametro di riferimento, ai sensi dell'art. 13, c. 2, del testo unico statutario, nonché della stessa legge provinciale n. 18 del 1972; ed inoltre devono essere osservati nei confronti di quegli utenti che non rientrino nei servizi pubblici e nelle categorie, che spetta alla Provincia determinare con sua legge, ai sensi del primo comma dello stesso art. 13. Ma non possono estendere la loro efficacia oltre tali limiti, dovendosi rispettare nella materia de qua la competenza della Provincia statutariamente garantita.

Fondata é, dunque, la censura della Provincia ricorrente, la quale si duole che l'impugnato provvedimento, nell'affermare la propria vigenza "per tutto il territorio nazionale", non abbia esplicitamente fatta salva la sua competenza in materia.

Va, pertanto, dichiarato che spetta alla Provincia di Bolzano stabilire, nel suo ambito territoriale, le tariffe di utenza dell'energia elettrica per i servizi pubblici e le categorie di utenti determinati con sua legge, in applicazione dell'art. 13, c. 1 e 2, del citato testo unico; e siffatta competenza deve essere rispettata dallo Stato, allorché disciplina, mediante i provvedimenti C.I.P., i prezzi e le tariffe dell'energia elettrica per tutto il territorio nazionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano stabilire, nell'ambito del suo territorio, le tariffe di utenza dell'energia elettrica per i servizi pubblici e le categorie di utenti determinati con sua legge in applicazione dell'art. 13, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; ed in conseguenza annulla il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 6 luglio 1974, n. 34 recante "modifiche al provvedimento C.I.P. 29 agosto 1961, n. 941 e successivi riguardanti la disciplina dei prezzi dell'energia elettrica" limitatamente alla parte in cui, prescrivendo che le sue disposizioni "entrano in vigore per tutto il territorio nazionale", non fa salve le tariffe di utenza come sopra stabilite dalla Provincia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 3 agosto 1976.