SENTENZA N. 7
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592 (norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di credito e risparmio), promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ricorso 19 febbraio 1972 la Provincia di Bolzano, in persona del Presidente pro-tempore, autorizzato con delibere della giunta provinciale e del Consiglio provinciale, ha proposto, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, per violazione dell'art. 5, punto 3, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, nel testo di cui all'art. 3 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.
Si rileva, nel ricorso, che, mentre l'art. 3 della precitata legge costituzionale n. 1 del 1971 attribuirebbe alla regione la competenza legislativa in tema di ordinamenti degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere regionale, tale competenza, pur esplicitamente riconosciuta dal d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, ai sensi del quale spetterebbe alla Giunta regionale adottare provvedimenti amministrativi in materia, troverebbe di contro, notevoli limitazioni negli artt. 1 e 2 dello stesso decreto presidenziale.
L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, osserva, in via preliminare, che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, il problema della invalidità sopravvenuta delle norme di attuazione si porrebbe non in termini di costituzionalità, ma di compatibilità, ovverosia di abrogazione.
In sostanza, si tratterebbe, nel caso, di un problema di mera interpretazione di leggi (art. 15 disp. sulla legge in generale), demandato al giudice ordinario o genericamente a chiunque sia chiamato ad applicare le norme impugnate. In conclusione la materia in esame non darebbe luogo a conflitto di norme, ma a successione di norme, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. - Con il ricorso indicato in epigrafe viene prospettata alla Corte questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in materia di credito e risparmio, ritenuti in contrasto con l'art. 3 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che comporta modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5.
2. - Si osserva, da parte della Provincia proponente la questione, che, mentre l'art. 3 della legge costituzionale del 1971 riconoscerebbe all'ente regione un più ampio spazio di autonomia e competenza normativa in materia di istituti di credito e risparmio aventi carattere regionale, nella realtà tale spazio rimarrebbe notevolmente compresso dalla sopravvivenza delle norme di attuazione di cui alla legge n. 2592 del 1952 dovuta alla mancata emanazione di nuove norme in armonia con le modifiche apportate al testo originario dello Statuto speciale.
Infatti si precisa che, rimanendo la competenza regionale esclusa dal settore dei provvedimenti considerati di interesse nazionale e non trovando questo una precisa e tassativa specificazione nella legge di attuazione, di fatto l'incidenza dello Stato nell'ambito delle prerogative proprie della regione, finirebbe col rappresentare non già una deroga ad un principio generale, ma un ampio e illimitato potere incompatibile con l'autonomia e la sfera potestativa della regione stessa.
3. - L'Avvocatura dello Stato assume, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso sia perché l'invalidità sopravvenuta delle norme di attuazione non si porrebbe "in termini di incostituzionalità, ma di incompatibilità ", sia perché in ogni caso difetterebbe la legittimazione della Provincia di Bolzano a promuovere un giudizio di legittimità in materia, in quanto la natura della lesione lamentata rientrerebbe nella competenza della Regione, alla quale sarebbe spettato di avvalersi del potere normativo ad essa riconosciuto.
La stessa Avvocatura, infine, fa rilevare che fino a quando non siano state emanate nuove norme di attuazione, l'applicazione delle precedenti si inquadra in un più che legittimo e razionale criterio di armonia del sistema e, quindi, di conservazione dell'ordinamento e di certezza del diritto.
4. - Il ricorso é inammissibile.
Con la sentenza n. 34 del 1974, la Corte ha preso in esame e deciso i due analoghi ricorsi delle Provincie di Trento e di Bolzano aventi per oggetto disposizioni di legge contenenti norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino- Alto Adige (testo approvato con legge costituzionale 1948, n. 5) e delle quali veniva dedotto il contrasto con articoli della sopravvenuta legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.
La Corte, con la predetta sentenza, ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle due Provincie nella considerazione che le norme di attuazione, per la loro natura e funzione strumentale, sono destinate a spiegare efficacia sino a che rimarranno in vigore le disposizioni statutarie che esse interpretano e integrano.
Di conseguenza la Corte ha tratto la conclusione che "con la caducazione o modificazione delle relative norme statutarie, e nei limiti relativi, le norme di attuazione vengono a perdere di efficacia in dipendenza della loro intrinseca natura".
Sviluppando ulteriormente il proprio giudizio la Corte ha altresì precisato che "per la parte e nei limiti in cui alle nuove norme statutarie si riconoscesse applicabilità diretta e immediata, come le Provincie ricorrenti assumono, queste sarebbero senz'altro legittimate al concreto esercizio delle corrispondenti funzioni legislative e amministrative. Nei limiti predetti, tale esercizio di funzioni non potrebbe essere giudicato in termini di violazione delle norme di attuazione precedenti le nuove norme statutarie, bensì potrebbe soltanto dar luogo a questioni di legittimità costituzionale o a conflitti di attribuzione.
Lo stesso é a dire nell'ipotesi in cui si verificasse una indebita invasione da parte dello Stato o della Regione nella sfera di competenza assegnata alla Provincia".
5. - Con ordinanza n. 270 del 1974 la Corte ha riaffermato il precedente giudizio decidendo su numerosi ricorsi avanzati dalle Provincie di Trento e di Bolzano e con i quali si impugnavano alcuni articoli di norme di attuazione, emanate in tempi diversi, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige del 1948, sempre per contrasto con norme modificative della sopravvenuta legge costituzionale n. 1 del 1971.
Uno dei ricorsi riguardava gli artt. 1 e 2 del d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, di cui é giudizio.
6. - Stante, pertanto, l'analoga impostazione del ricorso della Provincia di Bolzano con quelli che hanno formato oggetto delle questioni decise con la sentenza n. 34 del 1974 e con l'ordinanza n. 270 del 1974, la questione ad esso ricorso relativa deve essere dichiarata inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, per violazione dell'art. 5, punto 3, dello statuto per il Trentino-Alto Adige, nel testo di cui al'art. 3 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1977.