Ordinanza n. 258 del 1976
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 258

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1973 dalla Corte dei conti - Sezione terza - nel procedimento relativo al ricorso proposto da Turani Pellegrino, iscritta al n. 605 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei conti - III sezione giurisdizionale - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella parte in cui stabilisce, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità del vedovo della dipendente o pensionata statale, il requisito che la moglie abbia contratto matrimonio in età inferiore ai 50 anni, in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, 36 e 38 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte non v'è stata costituzione di parti né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 3 del 9 gennaio 1975, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6; secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e degli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (modificati dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252), e dell'articolo unico della legge 29 aprile 1967, n. 264;

che tali questioni proposte dalla stessa Corte dei conti in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, 31, primo comma, 36 e 38 della Costituzione, e relative alla legittimità dei criteri limitativi per le pensioni di riversibilità, sono state disattese sotto tutti i profili dedotti, in quanto tali criteri, dettati in via generale dal legislatore, sono volti "a garantire la genuinità e la serietà del tardivo coniugio" e "si risolvono anche nella tutela del pubblico erario contro maliziose e fraudolente iniziative";

che le stesse ragioni valgono anche per la censura prospettata nel giudizio in esame, che investe una condizione specifica per il riconoscimento della pensione di riversibilità del vedovo della dipendente o della pensionata statale, condizione "che si adegua al sistema generale e costituisce remora per i casi di matrimoni contratti al solo scopo di far conseguire la pensione";

che non sussistono motivi per discostarsi dal predetto orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, questione proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, 36 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

 Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1976.