Sentenza n. 247 del 1976
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SENTENZA N. 247

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 16 aprile 1975, depositato in cancelleria il 2 maggio successivo ed iscritto al n. 13 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 25 novembre 1974, n. 152/A del Presidente della Regione siciliana, avente per oggetto "Ricostituzione del Comitato regionale dei prezzi".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco;

uditi il vice avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il ricorrente, e l'avv. Guido Aula, per la Regione.

Ritenuto in fatto

Il Presidente della Regione siciliana, in applicazione del decreto legislativo regionale 15 ottobre 1947, n. 86, ratificato con la legge regionale 6 dicembre 1948, n. 47 provvedeva alla ricostituzione del Comitato regionale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi nell'ambito della Regione siciliana, con decreto 25 novembre 1974, n. 152/A.

Avverso tale decreto il Presidente del Consiglio dei ministri proponeva ricorso a questa Corte per regolamento di competenza, assumendo che la disciplina dei prezzi non é materia di competenza regionale, bensì esclusivamente statale, riguardando la "tutela ed il perseguimento d'interessi nazionali" ed opponendo che la legge regionale, in base alla quale il decreto impugnato era stato emanato, sarebbe stata abrogata dalle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 1182 del 1949 e, comunque, avrebbe dovuto essere dichiarata, in via incidentale, costituzionalmente illegittima.

In conseguenza, con tale ricorso, si chiedeva che previa sospensione della sua esecuzione, l'impugnato decreto venisse annullato.

Si costituiva in giudizio il Presidente della Regione siciliana, il cui patrocinio eccepiva: che doveva escludersi l'abrogazione sia espressa, sia tacita del decreto legislativo regionale 15 ottobre 1947, n. 86, e relativa legge di ratifica, per effetto delle norme di attuazione dello Statuto speciale, in materia di industria e commercio, adottate con il d.P.R. n. 1182 del 1949; che la disciplina dei prezzi rientra nella materia dell'industria e commercio per la quale la Regione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto speciale, ha competenza legislativa esclusiva e che, quindi, non sussisteva la dedotta illegittimità costituzionale della legge regionale n. 47 del 1948; che non sussistevano le gravi ragioni che potessero giustificare la richiesta sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato.

Questa Corte, con ordinanza n. 122 del 1975, respingeva la domanda di sospensione dell'esecuzione.

Venuto, poi, alla sua cognizione, per la decisione nel merito, il ricorso con il quale era stato sollevato il conflitto di attribuzione, la Corte, con altra ordinanza n. 38 in data 19 febbraio 1976, dopo avere escluso l'abrogazione della legge regionale n. 47 del 1948, per effetto delle norme di attuazione di cui al sopra citato d.P.R. n. 1182 del 1949, sollevava davanti a se stessa questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale della Regione siciliana, del decreto legislativo regionale 15 ottobre 1947, n. 86, e della relativa legge di ratifica 6 dicembre 1948, n. 47.

Dopo gli adempimenti di legge, la questione di legittimità costituzionale, come sopra sollevata, viene ora alla cognizione.

Nel relativo giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto d'intervento, attraverso una accurata analisi della legislazione statale in materia di coordinamento e disciplina dei prezzi, giunge alla conclusione che tale legislazione non lasci alcun margine per un'eventuale competenza regionale in tale materia ed, in particolare, che tale competenza possa trovare fondamento negli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale siciliano, concludendo, in conseguenza, con la richiesta di dichiarazione della piena fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata da questa Corte.

Anche il Presidente della Regione siciliana si é costituito nel presente giudizio ed il suo patrocinio sia con l'atto di costituzione, sia con un'ampia memoria illustrativa, depositata il 28 ottobre 1976, conclude chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

A sostegno di tale richiesta si deduce, in sostanza, quanto segue:

a) secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza numero 124 del 1957) i limiti della potestà legislativa attribuita alla Regione siciliana dall'art. 14 dello Statuto speciale debbono essere ricavati dal contenuto obbiettivo della norma regionale, ossia, dalla materia regolata. Il coordinamento e la disciplina dei prezzi incide non soltanto nella materia dell'industria e commercio, ma anche in quella "dell'agricoltura e foreste" ed in quella "dell'incremento della produzione agricola ed industriale, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali" materie tutte rientranti nella potestà legislativa attribuita alla Regione, come risulta dalle lettere a), d) ed e) dell'art. 14 dello Statuto speciale.

b) Le esigenze del decentramento che hanno indotto il legislatore nazionale ad attribuire ai Comitati provinciali, presieduti dai prefetti, le stesse funzioni, a raggio provinciale, attribuite al Comitato interministeriale, a raggio nazionale, giustificano, evidentemente, anche la intermedia funzione a raggio regionale che forma oggetto della legge impugnata, senza urtare contro quelle esigenze esclusivamente nazionali che costituiscono, in sostanza, il motivo essenziale su cui poggia l'impugnativa del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con sentenza di pari data n. 246 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana n. 86 del 1947 e della relativa legge di ratifica n. 47 del 1948.

Considerato in diritto

Per effetto della sopra menzionata sentenza di questa Corte n. 246 di pari data, sono venute meno le norme legislative in base alle quali é stato emanato l'impugnato decreto 25 novembre 1974, n. 152/A del Presidente della Regione siciliana, con la conseguenza che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere accolto ed il suddetto decreto regionale deve essere annullato perché esorbita dalla competenza regionale ed invade quella statale.

PER QUESTI MOTIVI

 CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta alla Regione siciliana il potere d'istituire e costituire Comitati regionali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi nell'ambito della Regione e, per conseguenza, annulla il decreto del Presidente della Regione siciliana 25 novembre l974, n. 152/A, con il quale é stato ricostituito il "Comitato regionale dei prezzi per il coordinamento e la disciplina dei prezzi nell'ambito della Regione siciliana".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1976.