ORDINANZA N. 122
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto 25 novembre 1974, n. 152-A del Presidente della Regione siciliana, avente per oggetto "Ricostituzione del Comitato regionale dei prezzi", che ha determinato il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 16 aprile 1975, depositato il 2 maggio successivo ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 1975.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Regione siciliana;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1975 il Giudice relatore Angelo De Marco;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avvocato Guido Aula, per la Regione siciliana.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso di cui in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana, chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Presidente di detta Regione 25 novembre 1974, n. 152-A, concernente "Ricostituzione del Comitato regionale dei prezzi", sostenendo che la materia della disciplina dei prezzi non é stata trasferita alla Regione e che la legge regionale 8 dicembre 1948, n. 47, con la quale era stato costituito il Comitato regionale dei prezzi - in forza del quale é stato emesso il decreto impugnato - é stata implicitamente abrogata con il d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, contenente le norme di attuazione dello Statuto della Regione in materia di industria e commercio e, comunque, sarebbe costituzionalmente illegittima;
che resiste la Regione siciliana, il patrocinio della quale eccepisce che le norme di attuazione non hanno tacitamente abrogata la legge regionale 8 dicembre 1948, n. 47, e contesta che in questa sede possa essere sollevata, anche d'ufficio, questione incidentale di legittimità costituzionale della detta legge;
che, in conseguenza, mentre il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri insiste sia per l'accoglimento della domanda principale, sia per quello della domanda incidentale di sospensione, il patrocinio della Regione siciliana chiede che entrambe siano respinte.
Considerato che non sussistono le gravi ragioni che, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 28 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, possano giustificare la sospensione dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto del Presidente della Regione siciliana 25 novembre 1974, n. 152-A, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22 maggio 1975.