Sentenza n. 246 del 1976
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SENTENZA N. 246

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 15 ottobre 1947, n. 86, ratificato con legge regionale 6 dicembre 1948, n. 47 (Istituzione del Comitato regionale dei prezzi), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1976 dalla Corte costituzionale, nel procedimento relativo al conflitto di attribuzione n. 13/75 vertente tra il Presidente del Consiglio dei ministri e la Regione siciliana, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco;

udito l'avv. Guido Aula, per la Regione siciliana e il vice Avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Il Presidente della Regione siciliana, in applicazione del decreto legislativo regionale 15 ottobre 1947, n. 86, ratificato con legge regionale 6 dicembre 1948, n. 47, provvedeva alla ricostituzione del Comitato regionale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi nell'ambito della Regione siciliana, con decreto 25 novembre 1974, n. 152/A.

Avverso tale decreto il Presidente del Consiglio dei ministri proponeva ricorso a questa Corte per regolamento di competenza, assumendo che la disciplina dei prezzi non é materia di competenza regionale, bensì esclusivamente statale, riguardante la "tutela ed il perseguimento d'interessi nazionali" ed opponendo che la legge regionale, in base alla quale il decreto impugnato era stato emanato, sarebbe stata abrogata dalle norme di attuazione contenute nel d.P.R. 1182 del 1949 e, comunque, avrebbe dovuto essere dichiarata, in via incidentale, costituzionalmente illegittima.

In conseguenza, con tale ricorso, si chiedeva che previa sospensione della sua esecuzione, l'impugnato decreto venisse annullato.

Si costituiva in giudizio il Presidente della Regione siciliana, il cui patrocinio eccepiva: che doveva escludersi l'abrogazione sia espressa, sia tacita del decreto legislativo regionale 15 ottobre 1947, n. 86, e relativa legge di ratifica, per effetto delle norme di attuazione dello Statuto speciale, in materia di industria e commercio, adottate con il d.P.R. n. 1182 del 1949; che la disciplina dei prezzi rientra nella materia dell'industria e commercio per la quale la Regione, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto speciale, ha competenza legislativa esclusiva e che, quindi, non sussisteva la dedotta illegittimità costituzionale della legge regionale n. 47 del 1948; che non sussistevano le gravi ragioni che potessero giustificare la richiesta di sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato.

Questa Corte, con ordinanza n. 122 del 1975, respingeva la domanda di sospensione dell'esecuzione.

Venuto, poi, alla sua cognizione, per la decisione nel merito, il ricorso con il quale era stato sollevato il conflitto di attribuzione, la Corte, con altra ordinanza n. 38 in data 19 febbraio 1976, dopo avere escluso l'abrogazione della legge regionale n. 47 del 1948, per effetto delle norme di attuazione di cui al sopra citato d.P.R. n. 1182 del 1949, sollevava davanti a se stessa questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale della Regione siciliana, del decreto legislativo regionale 15 ottobre 1947, n. 86, e della relativa legge di ratifica 6 dicembre 1948, n. 47.

Dopo gli adempimenti di legge, la questione di legittimità costituzionale, come sopra sollevata, viene ora alla cognizione.

Nel relativo giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto d'intervento, attraverso una accurata analisi della legislazione statale in materia di coordinamento e disciplina dei prezzi, giunge alla conclusione che tale legislazione non lasci alcun margine per un'eventuale competenza regionale in tale materia ed, in particolare, che tale competenza possa trovare fondamento negli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale siciliano, concludendo, in conseguenza, con la richiesta di dichiarazione della piena fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata da questa Corte.

Anche il Presidente della Regione siciliana si é costituito nel presente giudizio ed il suo patrocinio sia con l'atto di costituzione, sia con un'ampia memoria illustrativa, depositata il 28 ottobre 1976, conclude chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

A sostegno di tale richiesta si deduce, in sostanza, quanto segue:

a) secondo la giurisprudenza della Corte ( sentenza numero 124 del 1975) i limiti della potestà legislativa attribuita alla Regione siciliana dall'art. 14 dello Statuto speciale debbono essere ricavati dal contenuto obbiettivo della norma regionale, ossia, dalla materia regolata. Il coordinamento e la disciplina dei prezzi incide non soltanto nella materia dell'industria e commercio, ma anche in quella "dell'agricoltura e foreste" ed in quella "dell'incremento della produzione agricola ed industriale, della valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali" materie tutte rientranti nella potestà legislativa attribuita alla Regione, come risulta dalle lettere a, d ed e dell'art. 14 dello Statuto speciale.

b) Le esigenze del decentramento che hanno indotto il legislatore nazionale ad attribuire ai Comitati provinciali, presieduti dai prefetti, le stesse funzioni, a raggio provinciale, attribuite al Comitato interministeriale, a raggio nazionale, giustificano, evidentemente, anche la intermedia funzione a raggio regionale che forma oggetto della legge impugnata, senza urtare contro quelle esigenze esclusivamente nazionali che costituiscono, in sostanza, il motivo essenziale su cui poggia l'impugnativa del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - La Corte, come é stato esposto in narrativa, é chiamata a decidere se il decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 15 ottobre 1947, n. 86, e la relativa legge regionale di ratifica 6 dicembre 1948, n. 47, che istituiscono un Comitato regionale per il coordinamento dei prezzi nell'ambito della Regione siciliana, siano in contrasto con gli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale siciliano, per essere stati emanati in materia non attribuita alla competenza regionale.

2. - La tesi fondamentale prospettata dall'Avvocatura dello Stato per sostenere che la materia del coordinamento e della disciplina dei prezzi é di esclusiva competenza statale, trova piena conferma non soltanto nella legislazione nazionale vigente allorché vennero emanati il decreto legislativo regionale n. 86 del 1947 e la legge di ratifica n. 47 del 1948, ma anche nella ulteriore legislazione nazionale che ha dato alla materia un significativo ampliamento, dal quale maggiormente emerge la preminente natura di interesse nazionale.

Intanto, se l'iniziale ripartizione dei compiti tra Comitato interministeriale e Comitati provinciali, presieduti dai prefetti, risultante dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, che li aveva istituiti, non esistendo allora neppure regioni a statuto speciale, non poteva avere rilevanza, molto significativo é il fatto che i successivi provvedimenti legislativi ed in particolare il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 (emanato cioé quando la Regione siciliana era stata costituita ed il relativo Statuto speciale era stato approvato con legge costituzionale), continua a parlare di Comitato interministeriale e di Comitati provinciali, senza alcun cenno ad intermedi Comitati regionali.

Ma che questa omissione non sia accidentale ma voluta, risulta in modo evidente dalla natura delle attribuzioni e dei poteri conferiti a detti Comitati.

Si é voluto sostanzialmente assicurare un penetrante e globale intervento dello Stato, la cui importanza é posta in evidenza dal fatto che il Comitato interministeriale ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed é presieduto dal Capo del Governo.

Più di recente, con la legge 27 febbraio 1967, n. 48, che ha istituito il C.I.P.E. (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e con il d.P.R. 30 marzo 1968, numero 626, che ha riordinato le attribuzioni e la composizione dei Comitati dei Ministri aventi competenza in materia economica e finanziaria, si é completato (con opportuno coordinamento con le attribuzioni del C.I.P.) il quadro di un insieme di potestà centralizzate riguardanti non soltanto il coordinamento e la disciplina dei prezzi, ma, in genere, tutto il settore dell'attività economica e finanziaria dello Stato, al fine evidente della tutela di interessi quali la stabilità monetaria, la difesa dei salari e dei redditi fissi, gli investimenti, gli scambi con l'estero.

Tali interessi hanno evidente e preminente carattere nazionale e, di conseguenza, i provvedimenti predisposti al loro perseguimento postulano, necessariamente, una correlativa operatività su piano nazionale in tempi e modi uguali su tutto il territorio della Repubblica.

Ne consegue che deve escludersi in materia una qualsiasi competenza regionale.

Al riguardo é da rilevare che il patrocinio della Regione, con la memoria riassunta in narrativa, constatato che questa Corte, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo regionale n. 86 del 1947 e della relativa legge di ratifica n. 47 del 1948, ha implicitamente escluso che la Regione potesse emanarli in forza della competenza esclusiva in materia di industria e commercio attribuitale dalla lettera d) dell'art. 14 dello Statuto speciale, ha eccepito che, invece, la Regione stessa si fosse avvalsa della potestà derivatale dal combinato disposto di detta lettera d) con le lettere a) ed e) dello stesso art. 14, che le conferiscono competenza legislativa esclusiva, rispettivamente, anche in materia di agricoltura e foreste ed in materia di incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali.

Ma, date le caratteristiche sopra messe in rilievo della materia del coordinamento e della disciplina dei prezzi, risulta in modo evidente che anche sotto il profilo delle potestà conferite dalle lettere a) ed e) del ripetuto art. 14 dello Statuto speciale, sia considerato separatamente, sia in concorso fra di loro e con la potestà di cui alla lettera d), restano sempre ferme quelle esigenze di preminente interesse nazionale e di uniforme disciplina per tutto il territorio della Repubblica che impongono l'attribuzione di quella materia all'esclusiva competenza statale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 15 ottobre 1947, n. 86 (recante "Istituzione del Comitato regionale dei prezzi"), ratificato dalla legge regionale siciliana 6 dicembre 1948, n. 47 (Ratifica del decreto del Presidente della Regione siciliana 15 ottobre 1947, n. 86, riguardante l'istituzione del Comitato regionale dei prezzi).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1976.