Ordinanza n. 242 del 1976
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ORDINANZA N. 242

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nel testo modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1975 dal giudice del lavoro del tribunale di Napoli, nel corso del procedimento vertente fra Conte Carlo Vincenzo ed altri e Società strade ferrate secondarie meridionali, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che é stata sollevata, con ordinanza 3 luglio 1975, del tribunale di Napoli questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, dell'art. 10, commi secondo e terzo, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nel testo modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, in quanto sottopone a decadenza i diritti del personale dipendente da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, se non venga proposto reclamo in via gerarchica entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento contro il quale si ricorre, salvo che si tratti di competenze arretrate o di altre prestazioni esclusivamente patrimoniali;

che nessuno si é costituito.

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 57 del 1972, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del testo originario dell'art. 10 su detto, nella parte in cui dispone l'improponibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, per le controversie di lavoro aventi per oggetto competenze arretrate oppure prestazioni di natura esclusivamente patrimoniali, mentre ha ritenuta legittima tale improponibilità per le controversie di natura non esclusivamente patrimoniale;

che detta improponibilità era già stata ritenuta legittima con la sentenza n. 39 del 1969;

che le ragioni addotte nell'ordinanza di rimessione a sostegno della dedotta questione di legittimità costituzionale appaiono già confutate nelle predette sentenze e non sono prospettati profili nuovi né argomenti che possano indurre la Corte a mutare giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi secondo e terzo, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico- economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nel testo modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con le sentenze n. 39 del 1969 e n. 57 del 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1976.