ORDINANZA N. 241
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1973 dal pretore di Oria nel procedimento civile vertente fra Polito Giovanni e De Leonardis Maria Teresa, iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 giugno 1973 il pretore di Oria, nel corso del procedimento civile vertente tra Polito Giovanni e De Leonardis Maria Teresa, ha sollevato, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), in forza del quale, per le enfiteusi costituite dopo il 28 ottobre 1941, la misura del canone e del capitale di affranco sono stabiliti attraverso il riferimento al reddito dominicale del fondo, determinato in base alle tariffe di estimo e quindi ai prezzi del 1939;
che nessuno si é costituito in giudizio.
Considerato che questione identica é stata già risolta dalla Corte, la quale, con la sentenza n. 145 del 1973, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nonché il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe, dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 145 del 1973, nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nonché il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1976.