SENTENZA N. 170
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 169, terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con tre ordinanze emesse il 12 febbraio 1975 dal pretore di Terracina nei procedimenti penali a carico di Cicchetti Luzio ed altri e di Tabellini Adelmo, iscritte ai nn. 104, 105 e 106 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 14 maggio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto in fatto
Il pretore di Terracina, con tre ordinanze emesse il 12 febbraio 1975 in un procedimento penale a carico di Cicchetti Luzio ed altri ed in due procedimenti penali a carico di Tabellini Adelmo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede quale parte integrante della prima notificazione all'imputato non detenuto la comunicazione per lettera raccomandata che l'ufficiale giudiziario, dopo aver consegnato l'atto al portiere, o a chi ne fa le veci, deve dare in proposito all'interessato.
Il pretore, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, afferma il principio secondo cui, nel caso di notifica per deposito ed affissione disciplinata dall'ultimo comma dello stesso art. 169 c.p.p., la comunicazione che, anche in quel caso, l'ufficiale giudiziario deve dare per lettera raccomandata all'interessato sarebbe parte integrante della notificazione, e ne desume una ingiustificata disparità di trattamento, con lesione dei diritti della difesa, per quanto riguarda la disposizione impugnata, in forza della quale la comunicazione resta invece una operazione successiva alla notifica che si intende come avvenuta con la consegna dell'atto al portiere. Invero, la presunzione che questi, in ossequio ai suoi obblighi funzionali, consegni effettivamente e tempestivamente l'interessato l'atto notificato dall'ufficiale giudiziario sarebbe contraddetta dalla pratica, che offrirebbe numerosi esempi di mancata osservanza di tali doveri.
Per le esposte condizioni il pretore ha ritenuto la norma impugnata in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Nessuno si é costituito nel presente giudizio e la causa é stata assegnata in camera di consiglio per la decisione.
Considerato in diritto
1. - Le tre ordinanze del pretore di Terracina, indicate in narrativa, hanno per oggetto identica questione: sicché é da disporre la riunione dei rispettivi giudizi ai fini di contestuale decisione.
2. - La questione sollevata dal pretore concerne l'art. 169, terzo comma, del codice di procedura penale, che, nel caso di prima notificazione all'imputato non detenuto, eseguita con atto consegnato nelle mani del portiere o di chi ne fa le veci, prescrive bensì il successivo invio di lettera raccomandata all'interessato, ma non quale parte integrante della notificazione, da considerarsi già espletata mediante la consegna al portiere. Secondo le ordinanze, ciò contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost. perché irrazionalmente il caso sarebbe regolato diversamente dal caso analogo previsto dall'ultimo comma dello stesso art. 169 (deposito nella casa comunale e successiva affissione) in cui la comunicazione successiva, mediante lettera raccomandata all'interessato, perfeziona sostanzialmente la notificazione stessa: ciò con l'effetto, nel primo caso, di una potenziale menomazione dei diritti di difesa.
3. - La questione é fondata.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'avviso che l'ufficiale giudiziario é tenuto a dare con lettera raccomandata a norma del terzo comma dell'art. 169 c.p.p., non incide né sull'esistenza né sulla validità della notificazione, che si deve considerare già eseguita mediante la consegna dell'atto al portiere o a chi ne fa le veci. Onde, se alla notifica é collegato un termine, esso decorre dalla data di consegna al portiere e non già da quello di ricezione della lettera raccomandata. Ciò in quanto la comunicazione in parola é prescritta soltanto a scopo informativo, al fine cioè che l'interessato abbia un ulteriore mezzo di notizia e di controllo della notifica effettuata.
La notificazione prevista dall'ultimo comma dello stesso art. 169, in casi analoghi a quello del terzo comma, é stata, invece, ritenuta dalla giurisprudenza ordinaria perfezionata solo quando l'ufficiale giudiziario abbia ottemperato a tutte le formalità ivi previste, tra cui, quindi, anche la spedizione della raccomandata di avviso all'imputato. Ed a proposito di tale ultima norma, la Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 1972 ha anche posto in luce che la comunicazione può risultare vana, sia in via generale, per la ristrettezza dei termini di impugnazione e di opposizione, sia per motivi contingenti collegati alla eventuale disfunzione del servizio postale, sì da ostacolare l'esercizio del diritto di difesa ed ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità dell'ultimo comma dell'art. 169 c.p.p. nella parte in cui considera effettuata la notificazione per deposito nella casa comunale alla data di inoltro dell'avviso al destinatario anziché alla data di ricezione.
In ottemperanza al principio che la garanzia della difesa non può ritenersi osservata quando, pur essendo possibile adottare una forma di notificazione tale da portare il contenuto dell'atto nell'effettiva sfera di conoscibilità dell'interessato, si faccia ricorso ad altra forma di notifica dalla quale deriva una presunzione legale di conoscenza, questa Corte, con la citata sentenza n. 77 del 1972, ai fini del controllo dell'osservanza della garanzia di difesa, ha sostanzialmente riconosciuta l'esigenza di accertare se, comunque, la notifica fondata su presunzione legale risponda a criteri tali da realizzare il maggior numero possibile di probabilità che si verifichi la conoscenza reale dell'atto da parte del destinatario.
4. - Ciò posto, anche a prescindere dalla peraltro diffusa statuizione giurisprudenziale secondo cui nel caso di cui all'articolo 169, terzo comma, l'atto é validamente notificato anche se la consegna viene effettuata a mani del sostituto di fatto del portiere, con le implicazioni evidenti che dalla precarietà della posizione di tale soggetto derivano in senso contrario alla piena affidabilità allo stesso della cura di interessi così incisivi come quelli legati alla notifica di un atto penale, deve, comunque, constatarsi che, in ogni caso, la notifica al portiere rimane un mezzo alquanto incerto riguardo agli scopi da raggiungere. Anche se i portieri, ai fini dell'art. 169 c.p.p. si vogliano identificare soltanto in quelle persone alle quali é affidata stabilmente la sorveglianza degli immobili secondo le norme vigenti in materia, (artt. 62 t.u. leggi di ps. e 111 e 113 del relativo regolamento) deve, tuttavia, tenersi presente che, per la brevità dei termini di impugnazione già espressamente posta in evidenza dalla Corte, con la citata sentenza n. 77 del 1972, e la gravità delle conseguenze di eventuali e sempre possibili omissioni o ritardi, il loro intervento presenta aspetti peculiari, rappresentando esso, nell'ambito della situazione corrispondente alla norma impugnata, l'unico tramite o strumento previsto dalla legge ai fini dell'osservanza della primaria esigenza di porre comunque in essere le migliori condizioni per la conoscibilità dell'atto da parte dell'interessato. É, pertanto; da considerare che la natura formale della notificazione non può mai escludere il riscontro della sussistenza delle migliori condizioni per rendere possibile la conoscenza reale dell'atto da parte dell'interessato, dovendo la esigenza di certezza degli atti processuali, cui la detta natura della notifica corrisponde, accompagnarsi alle fondamentali garanzie della difesa nel processo penale poste dall'art. 24 della Costituzione.
5. - La mera notificazione al portiere o a chi ne fa le veci, considerata dalla disposizione impugnata, come unico elemento costitutivo e sufficiente della notificazione stessa, va di conseguenza riconosciuta in contrasto con entrambe le norme costituzionali di riferimento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 169, comma terzo, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede, quale elemento integrante e sostanziale della prima notificazione, presso il portiere o chi ne fa le veci, all'imputato non detenuto, che l'ufficiale giudiziario debba darne notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1976.