SENTENZA N. 154
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 169, quarto comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 6 settembre 1974 dal tribunale per i minorenni di Ancona in quattro procedimenti penali rispettivamente a carico di Crisci Pietro, Rasicci Roberto, Guiducci Leone e Merra Francesco ed altro, iscritte ai nn. 516 e 517 del registro ordinanze 1974 e ai nn. 36 e 96 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29 gennaio 1975, n 48 del 19 febbraio 1975 e n. 120 del 7 maggio 1975;
2) ordinanza emessa il 12 novembre 1974 dal tribunale per i minorenni di Potenza nel procedimento penale a carico di Silvano Luigi, iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975.
Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1976 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto in fatto
1. - Con quattro ordinanze di identico contenuto, emesse il 6 settembre 1974, nel corso di altrettanti procedimenti penali, il tribunale per i minorenni di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, quarto comma, del codice penale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
La norma impugnata, stabilendo che il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta, contrasterebbe con il principio di eguaglianza per l'ingiustificata disparità di trattamento che ne conseguirebbe tra gli imputati che vengono giudicati congiuntamente per diversi reati e quelli per i quali per i più vari motivi la riunione dei procedimenti non sia stata disposta.
Il giudice a quo rileva, inoltre, che la Corte ha già accolto analoga questione in materia di sospensione condizionale della pena, per la cui concessione sussisteva lo stesso divieto, dichiarando con la sentenza n. 73 del 1971, l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale "nella parte in cui esclude che possa concedersi una seconda sospensione condizionale nel corso di nuova condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella già sospesa, non superi i limiti per l'applicabilità del beneficio".
2. - Identica questione ha sollevato il tribunale per i minorenni di Potenza con ordinanza emessa il 12 novembre 1974.
Considerato in diritto
1. - Le ordinanze del tribunale per i minorenni di Ancona e del tribunale per i minorenni di Potenza sollevano un'identica questione di legittimità costituzionale. I relativi giudizi possono, perciò, riunirsi per essere decisi congiuntamente.
2. - L'illegittimità costituzionale del divieto, disposto dall'art. 169, quarto comma, del codice penale, di concedere il perdono giudiziale più di una volta, viene prospettata, per contrasto con il principio di eguaglianza, in riferimento alla ipotesi di reati che potrebbero essere giudicati congiuntamente, per connessione, e per i quali, invece, per motivi diversi, si proceda separatamente, cosicché il conseguimento del beneficio finisce col dipendere da circostanze estranee alle condizioni prescritte dalla legge.
Nei termini in cui é proposta, la questione é fondata.
Questa Corte, pronunciandosi per l'illegittimità dell'analogo divieto, prescritto dall'art. 164, quarto comma, c.p. per la sospensione condizionale della pena, ha affermato che determina una ingiustificata disparità di trattamento, e, pertanto, lede il principio di eguaglianza, la norma che consente al giudice di concedere tale beneficio "in favore di chi abbia commesso più reati in tempi diversi (tra i quali sussista connessione anche impropria: art. 45 c.p.p.) allorché si tratta di procedimenti riuniti (art. 413 c.p.p.) e non... allorché la riunione non sia stata attuata o non é attuabile per le più varie ragioni..." (sent. n. 73 del 1971).
Tale orientamento deve essere accolto anche con riguardo al divieto di reiterazione del perdono giudiziale, divieto che - del resto - questa Corte ha già dichiarato illegittimo per l'ipotesi di reati collegati dal vincolo della continuazione (sent. n. 108 del 1973), richiamando la propria conforme giurisprudenza in tema di sospensione condizionale della pena (sent. n. 86 del 1970). Non vi ha dubbio, infatti, che anche la norma in esame può determinare una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto, non essendo la riunione dei procedimenti sempre possibile (come nel caso in cui essi si svolgano in tempi diversi), né obbligatoriamente prescritta, nell'ipotesi di connessione, per i reati commessi dallo stesso soggetto prima della sentenza con cui viene concesso il perdono, soltanto coloro nei cui confronti si sia proceduto congiuntamente possono godere del beneficio suddetto, restandone esclusi gli altri.
Ed é appena il caso di avvertire che la concessione del beneficio, sia nell'ipotesi di procedimenti riuniti, sia in quella di procedimenti distinti, sempre subordinata alle condizioni qualitative ed ai limiti quantitativi fissati dallo stesso art. 169 c.p., rappresenta l'esercizio di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 169, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l'applicabilità del beneficio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1976.