Sentenza n. 124 del 1976
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SENTENZA N. 124

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1974 dal pretore di Sassari nel procedimento civile vertente tra Spano Renato e la società editrice "La Nuova Sardegna", iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 del 3 aprile 1974.

Visto l'atto di costituzione di Spano Renato;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1976 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

udito l'avv. Franco Agostini, per Spano Renato.

Ritenuto in fatto

1. - Con atto di citazione del 24 ottobre 1972 Renato Spano ha convenuto in giudizio davanti al pretore di Sassari la S.r.l. "La Nuova Sardegna" perché venga dichiarato "illegittimo ed inefficace", ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, l'atto del suo licenziamento da parte della società e disposta, di conseguenza, la reintegrazione nel posto di lavoro.

É da rilevare, in linea di fatto, che lo Spano, assunto in base alle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra e degli invalidi civili emanate con la legge 2 aprile 1968, n. 482, era stato licenziato dall'impresa con lettera del 29 settembre 1972 senza che la lettera stessa contenesse specifiche motivazioni. Infatti, in essa, si fa riferimento esclusivo ad un generico "per quanto verificatosi nell'ultimo periodo".

Solo a seguito di richiesto chiarimento la società, con lettera del 4 ottobre dello stesso anno, precisava che il licenziamento trovava la sua giustificazione nello stato di salute dello Spano, stato di salute che, quantunque aggravatosi, sarebbe stato anche strumentalizzato in quanto alcune assenze dal lavoro non sarebbero state accompagnate da certificato medico e per altre si sarebbe addirittura eluso l'accertamento sanitario dell'INAM.

2. - Il pretore, nel corso del giudizio, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, in relazione all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, ritenendo che esso, nel prescrivere che possono essere licenziati i mutilati e invalidi di lavoro oltreché per giusta causa, anche quando vi sia stata in essi la perdita di capacità lavorativa o aggravamento della invalidità in natura tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro, nonché della sicurezza degli impianti, da accertarsi da un collegio provinciale su richiesta dell'imprenditore o del lavoratore stesso, violerebbe il diritto alla difesa.

La violazione del diritto in questione, per il giudice a quo, sussisterebbe in quanto la contestata disciplina precluderebbe al magistrato, investito della cognizione della causa relativa all'impugnativa del provvedimento di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, di acquisire la dimostrazione della effettiva sussistenza del fatto dedotto come giustificato motivo di licenziamento tramite gli ordinari mezzi di prova (presunzioni, prove per testimoni, consulenza tecnica medico-legale ecc.).

A sostegno delle proprie "perplessità" sulla legittimità costituzionale della norma il giudice si richiama alle sentenze nn. 70 del 1961 e 132 del 1972 della Corte costituzionale che avrebbero ritenuto sussistere un contrasto tra l'art. 24 della Costituzione e norme di legge che conferivano agli organi della pubblica amministrazione il compito di accertare, al di fuori o nell'ambito del giudizio, fatti rilevanti senza peraltro rispettare l'osservanza delle ordinarie garanzie processuali in materia di prova.

La rilevanza della proposta questione poggerebbe sul fatto che, nel caso, si tratterebbe di "una delle norme di legge che dovrebbero essere applicate per la definizione del giudizio" in quanto sostanzialmente la dedotta giustificazione del licenziamento poggerebbe anche nell'assunto che il prestatore d'opera avrebbe perduto ogni capacità lavorativa e si sarebbe rivelato "inidoneo" a svolgere qualsiasi utile attività nell'ambito dell'impresa che lo aveva assunto.

3. - Si é costituito nel giudizio davanti alla Corte il Renato Spano, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Agostini.

La parte attrice ha richiesto, nelle sue deduzioni, che la questione venga ritenuta non fondata, in quanto la procedura impugnata non menomerebbe affatto il diritto alla difesa della parte convenuta (datore di lavoro), alla quale competerebbe, in ogni caso, la prova della legittimità del licenziamento.

Considerato in diritto

1. - L'ordinanza di rinvio sottopone all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 - Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private -, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

La questione é inammissibile per difetto di rilevanza.

2. - L'art. 10 della legge n. 482 del 1968 introduce, nel terzo comma, una speciale causa di risoluzione del rapporto di lavoro per quanto riguarda i mutilati e invalidi assunti ope legis che si affianca alle altre previste dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (giusta causa o giustificato motivo).

Infatti, la norma impugnata stabilisce che i mutilati e invalidi possono essere licenziati anche quando a giudizio del collegio medico provinciale previsto dall'art. 20 sia accertata, a richiesta o dell'imprenditore o dello stesso invalido, la perdita di ogni capacità lavorativa o un aggravamento di invalidità di natura tale da essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro, nonché alla sicurezza degli impianti.

3. - Dalla situazione di fatto, oggetto del giudizio davanti al pretore, é dato rilevare che il licenziamento della parte attrice da parte della società convenuta non é avvenuto sulla base del terzo comma dell'art. 10 della legge, sebbene per motivi attinenti all'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Non risulta dagli atti che il datore di lavoro abbia, prima di procedere al licenziamento, provocato il giudizio del collegio medico provinciale, né che il prestatore d'opera l'abbia comunque richiesto.

Invero, nelle due lettere di licenziamento, a parte l'accenno ad una diminuzione della capacità lavorativa, si puntualizza il comportamento scorretto dello Spano rappresentato dall'assenza dal lavoro senza giustificazione sanitaria e dall'avere eluso, in alcune circostanze, l'accertamento sanitario dell'INAM. A riguardo é opportuno osservare che nello stesso atto introduttivo del giudizio si ritiene che il pretore voglia dichiarare "illegittimo e inefficace" il licenziamento ritenuto effettuato ai sensi della legge n. 604 del 1966, ossia per giusta causa o giustificato motivo.

In sostanza il pretore é stato chiamato a decidere se il licenziamento, effettuato in quel modo e per quelle cause, fosse o meno inquadrabile nella previsione di cui all'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Ciò premesso la Corte ritiene che le considerazioni svolte dal pretore di Sassari, dirette a suffragare la rilevanza della proposta questione, rimangono estranee alla fattispecie sulla quale é stato chiamato a decidere, ossia se i motivi addotti a giustificazione del disposto licenziamento rientrino o meno nella giusta causa o nel giustificato motivo. Pertanto il giudizio a quo può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della proposta questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1976.