SENTENZA N. 104
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 304 (modifica degli artt. 64 e 65 del regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con r.d. 31 ottobre 1873, numero 1687), in relazione agli artt. 54 e 64 del predetto regolamento, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1974 dal pretore di Feltre nel procedimento penale a carico di Plaisance Joseph, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a carico di Joseph Plaisance, imputato del reato di cui all'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 304, in relazione agli artt. 54 e 64 del regolamento di polizia ferroviaria, approvato con r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687, per aver danneggiato, in un incidente stradale, una recinzione di proprietà dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il pretore di Feltre, con ordinanza 18 marzo 1974, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, delle suindicate disposizioni, che prevedono come reato il danneggiamento, anche soltanto colposo, di un bene della suddetta Azienda.
Assume il pretore che la diversità di trattamento fra tale disciplina e quella prevista dall'art. 635 del codice penale sarebbe irragionevole, non potendo dalla particolare qualità del soggetto passivo indursi "una maggiore pericolosità dell'azione di danno".
Richiama, infine, l'ordinanza n. 84 del 1971 di questa Corte, con la quale si é precisato che la citata legge n. 304 del 1968, comminando sanzioni penali per la violazione di norme previgenti del suddetto regolamento di polizia ferroviaria, ne ha recepito il contenuto precettivo e ha dato ad esse valore di legge ordinaria.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - La Corte é chiamata a decidere se l'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 304, che ha modificato alcune disposizioni del regolamento di polizia ferroviaria del 1873 (r.d. n. 1687), punendo il danneggiamento di beni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con la sanzione (contravvenzionale) dell'ammenda - di cui all'art. 54 dello stesso regolamento - violi l'art. 3 della Costituzione per irragionevolezza rispetto alla disciplina del danneggiamento (solo doloso), prevista dall'art. 635 del codice penale.
2. - Non influisce sulla rilevanza della questione la nuova normativa in tema di depenalizzazione contenuta nella legge 24 dicembre 1975, n 706, essendone differita l'entrata in vigore al 1800 giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 2 gennaio 1976.
3. - É da escludere la comparazione - ai fini del sindacato di legittimità costituzionale - tra la disposizione denunziata e l'art. 635 cod. pen., che prevedono fattispecie assai diverse: la prima, come si é detto, di natura contravvenzionale e l'altra di natura delittuosa. Dal che consegue la differente incidenza dell'elemento psicologico specificato negli artt. 42 e 43 cod. pen.: mentre per i delitti é richiesto il dolo (salvo i casi di preterintenzionalità o di colpa espressamente previsti dalla legge), nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione, sia essa dolosa oppure colposa. 4. - Ciò premesso, non é da ritenere violato l'art. 3 Cost., dappoiché rientra nella valutazione discrezionale del legislatore configurare l'illecito quale delitto o quale contravvenzione: e la sua scelta non può dirsi irrazionale, stante, da un lato, la già rigorosa tutela apprestata, se vi é dolo, dall'art. 635 cod. pen. e, dall'altro, l'esigenza di un intervento repressivo, sia pure contravvenzionale, pienamente giustificato dall'importanza del bene protetto, nell'ipotesi di danneggiamento solo colposo.
Non mancano nel nostro ordinamento giuridico - penale danneggiamenti contravvenzionali, oltre a quello in esame: vedansi l'art. 733 cod. pen.; l'art. 1, nn. 1 e 2, del r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, mantenuto in vigore per effetto dell'art. 145 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. E, del pari, nella vasta tipologia dei danneggiamenti (qualificati) non mancano neppure i delitti colposi (art. 449 cod. pen.).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 304 (Modifica degli artt. 64 e 65 del regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Feltre con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Luigi BROSIO - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 6 maggio 1976.