Ordinanza n. 84 del 1971
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ORDINANZA N. 84

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 304 (modifica degli artt. 64 e 65 del regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687), promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1969 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Fulgenzi David, iscritta al n. 455 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che il pretore di Recanati, con ordinanza 31 ottobre 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 304, "in quanto commina una sanzione penale ai contravventori a precetti (divieti) non contenuti né risultanti da una legge formale ma da un regolamento amministrativo di polizia giudiziaria (ferroviaria)", con pretesa violazione, perciò, dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione (riserva di legge in materia penale);

che é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Considerato che la legge impugnata, comminando sanzioni penali per la violazione di norme previgenti del suddetto regolamento di polizia ferroviaria (r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687) specificamente indicate, ne ha recepito in sé il contenuto precettivo, che pertanto fa parte di essa, ed é quindi senz'altro da escludere la violazione della riserva di legge.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 304 (modifica degli artt. 64 e 65 del regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con r.d. 31 ottobre 1873, n. i 687), proposta dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 26 aprile 1971.