SENTENZA N. 103
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1973 dalla Corte dei conti - sezione IV giurisdizionale - sul ricorso di Di Cocco Gabriele, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1975 il Giudice relatore Angelo De Marco.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 9 luglio 1973 (pervenuta a questa Corte il 5 agosto 1974) la IV sezione giurisdizionale della Corte dei conti, nel corso del giudizio promosso da un soldato in congedo che chiedeva la concessione di pensione privilegiata ordinaria per asserita infermità derivante da causa di servizio, di fronte alla richiesta del pubblico ministero di dichiarazione di improcedibilità perché il ricorrente non aveva pagata la tassa fissa di cui all'art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161, modificato dall'art. 5 della legge 25 aprile 1957, n. 283, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che la rilevanza della prospettata questione risultava evidente, in quanto dalla fondatezza sarebbe derivata la procedibilità del ricorso, la Corte dei conti ravvisava la violazione del principio di eguaglianza nel fatto che il pagamento della tassa fissa non é richiesto per i giudizi in materia di pensioni di guerra, mentre, secondo il giudice a quo, non vi é alcun razionale motivo che possa giustificare questa differenza di trattamento con le pensioni privilegiate ordinarie e giudizi in materia di trattamento normale di quiescenza, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161, dovrebbe essere pronunciata con riferimento a tutti i giudizi in materia di pensione.
Dopo gli adempimenti di legge, non essendovi stato intervento o costituzione di parti, il giudizio, come sopra promosso, é stato portato alla cognizione della Corte riunita in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 87 del 1953 e dell'art. 9 delle Norme integrative adottate con deliberazione 16 marzo 1956.
Considerato in diritto
1. - Con l'art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le domande di revocazione innanzi alla Corte dei conti si é istituita una tassa fissa di lire 2.000 (elevato a lire 3.000 con l'art. 5 della legge 25 aprile 1957, n. 283), indipendentemente da quella normale di bollo.
Il terzo comma di tale articolo, poi, dispone che non é richiesta la tassa suddetta per i giudizi ad istanza del procuratore generale o di persone ammesse al gratuito patrocinio, o per i giudizi in materia di pensioni di guerra.
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, pronunciata nel corso di un giudizio promosso da un soldato in congedo che chiedeva la concessione di pensione privilegiata per asserita infermità contratta in servizio ed a causa di servizio, di fronte alla richiesta del Procuratore generale diretta alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per omesso pagamento della tassa fissa di cui sopra, la IV sezione della Corte dei conti ha prospettato a questa Corte questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, del sopra richiamato art. 5, comma terzo, della legge n. 161 del 1953 in quanto non estende alle pensioni privilegiate militari la esenzione dal pagamento della tassa fissa disposta per le pensioni di guerra, non ravvisando alcuna razionale giustificazione di tale disparità di trattamento.
Senza, poi, sollevare, al riguardo, specifica questione, nella parte conclusiva di detta ordinanza, argomentando dalle sentenze di questa Corte n. 170 del 1971 e n. 38 del 1972, si prospetta la tesi che l'esenzione dal pagamento della tassa fissa di cui sopra, dovrebbe essere estesa a tutti i giudizi in materia di pensioni.
2. - Esattamente la Corte dei conti ha formalmente limitata la questione sollevata all'oggetto del giudizio a quo ossia ad una pensione privilegiata militare non di guerra, dato che per una maggiore estensione vi sarebbe stato l'ostacolo del difetto di rilevanza.
Ma, anche in relazione ai motivi dedotti a sostegno di tale questione, non si può prescindere dall'esame del problema generale, prospettato, come sopra si é posto in rilievo, nella parte conclusiva dell'ordinanza di rinvio.
É vero, infatti, che nonostante l'intento manifestato dal legislatore di unificare la disciplina processuale dei ricorsi in materia di pensione davanti alla Corte dei conti, non si é pervenuti ad una formale attuazione di tale intento, forse per difetto di coordinamento tra le varie norme, al riguardo emanate in tempi diversi, come viene rilevato nella richiamata ordinanza.
Ma é vero, altresì, che dall'esame separato delle "varie norme emanate in tempi diversi" vigenti in materia, si possono desumere elementi assai significativi ai fini della soluzione del problema in esame.
Intanto, per effetto dell'art. 1 del r.d. 13 agosto 1933 n. 1038 e dell'art. 79, comma secondo, t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, nei giudizi davanti alla Corte dei conti, relativi a pensioni sia ordinarie (di riposo o privilegiate, civili e militari) sia di guerra, tanto per la proposizione dei gravami, quanto per l'ulteriore corso del procedimento, l'interessato può agire personalmente senza che occorre l'assistenza di patrocinio legale.
In forza dell'art. 32 della tabella All. b al d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, poi, sono esenti da tassa di bollo "gli atti e decisioni del procedimento avanti la Corte dei conti, il Comitato di liquidazione e gli altri organi che hanno competenza in materia di pensioni".
Tale esenzione é confermata anche dall'art. 12, comma secondo, n. 3, della tabella All. b del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Ne consegue che dalla legislazione vigente risulta in modo chiaro la identità di trattamento sia agli effetti processuali sia agli effetti fiscali nei giudizi davanti alla Corte dei conti in materia di pensioni sia ordinarie sia di guerra.
Da questa identità di trattamento si discosta il contestato terzo comma dell'art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161, in quanto limita l'esenzione dalla tassa fissa, istituita con il primo comma, ai soli giudizi in materia di pensioni di guerra.
Occorre, pertanto, accertare se una siffatta evidente disparità di trattamento trovi una razionale giustificazione, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, valga a far ritenere che non sia stato violato il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Per quanto attiene al rapporto pensioni privilegiate militari - pensioni di guerra, questa Corte già con numerose sentenze (da ultimo la n. 41 del 1973) ha escluso che tra le rispettive posizioni vi sia una differenziazione tale da giustificare una disciplina differenziata, cosicché, nei limiti nei quali é stata prospettata con l'ordinanza di rinvio, la questione deve essere dichiarata fondata.
3. - Resta così da accertare se e come possa essere risolto il più generale problema circa l'estensione a tutti i giudizi in materia di pensioni, di qualsiasi specie essi siano, prospettato nella parte conclusiva dell'ordinanza di rinvio.
Non solo le richiamate norme fiscali che sanzionano una assoluta parità di trattamento per tutti i giudizi in materia di pensioni, ma la stessa formulazione del primo comma dell'art. 5 che sembra porre come presupposto l'assoggettamento a tassa normale, perché sia dovuta quella fissa, conducono a ritenere che una disparità nella disciplina relativa al solo obbligo della tassa fissa tra i giudizi per le pensioni di guerra e quelli per le pensioni di altre specie non sia razionalmente giustificata.
Di fronte a questa constatazione ben può applicarsi l'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per dichiarare che il terzo comma dell'art. 5 della legge n. 161 del 1953 é illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, anche in quanto non estende, oltre che ai giudizi in materia di pensioni privilegiate militari, a tutti i giudizi in materia sia di pensioni civili, di riposo e privilegiate, sia di pensioni militari di riposo, la esenzione dal pagamento della tassa fissa già disposta per i giudizi in materia di pensioni di guerra.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161: "Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti" (così come modificato con l'art. 5 della legge 25 aprile 1957, n. 283), nella parte in cui non estende ai giudizi in materia di pensioni privilegiate militari l'esenzione dal pagamento della tassa fissa, istituita con il primo comma dello stesso art. 5 della legge n. 161;
dichiara altresì, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 5, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, nella parte in cui non estende l'esenzione dal pagamento della tassa fissa a tutti i giudizi in genere in materia di pensioni civili e militari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Luigi BROSIO - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 6 maggio 1976.