ORDINANZA N. 78
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684 (provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche), promossi con ordinanze emesse il 23 febbraio 1974 dal pretore di San Demetrio Corone nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Rastrelli Vincenzo e di Pignataro Caterina, iscritte ai nn. 383 e 395 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975 e n. 288 del 29 ottobre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in cui non prevede, in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica, che agli accertamenti di carattere tecnico disposti dall'ingegnere capo del genio civile assista il difensore dell'imputato, con riferimento all'art. 24 della Costituzione;
che nei giudizi dinanzi a questa Corte non v'é stata costituzione di parti né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
che i giudizi possono essere riuniti.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 145 del 22 maggio 1974, ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale perché al caso, in base ai principi, risultano applicabili le norme che assicurano le garanzie di difesa, e che, con ordinanze nn. 294 del 27 dicembre 1974 e 77 del 25 marzo 1975, ha dichiarato manifestamente infondata la stessa questione proposta nei medesimi termini da altri giudici;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la predetta decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684, contenente "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche", questione proposta con le ordinanze indicate in epigrafe, con riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1976.