ORDINANZA N. 77
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684 (Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 maggio 1974 dal pretore di Arena nel procedimento penale a carico di Scopelliti Francesco, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974;
2) ordinanza emessa il 28 giugno 1974 dal pretore di Bovino nel procedimento penale a carico di Di Giovanni Antonietta Maria Filomena ed altri, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe é stata proposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in cui consente all'ingegnere capo del genio civile di compiere accertamenti di carattere tecnico in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica, con riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione;
che, nei giudizi dinanzi a questa Corte, nessuna delle parti si é costituita né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
che i giudizi, relativi alla stessa questione, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 145 del 22 maggio 1974 e con ordinanza n. 294 del 27 dicembre 1974, ha rispettivamente dichiarato non fondata e manifestamente infondata la indicata questione di legittimità costituzionale, proposta negli stessi termini da altri giudici;
che non vengono allegati né sussistono motivi che inducano a modificare la predetta decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative o per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684, contenente "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche", questione proposta, con le ordinanze indicate in epigrafe, con 8 riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1975.