Sentenza n. 52 del 1976
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SENTENZA N. 52

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1973 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Balugani Luigi ed altro, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento penale a carico di Luigi Balugani ed Eliseo Luzzara, dopo che il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, incaricato dell'istruzione sommaria, aveva richiesto decreto di citazione al dibattimento per concorso in tentativo di furto duplicamente aggravato, il procuratore della Repubblica aggiunto richiamava a sé gli atti, effettuava la contestazione di altra aggravante e faceva richiesta del decreto di citazione: la nuova richiesta e il decreto venivano regolarmente notificati.

Con ordinanza 10 luglio 1973, il tribunale, ravvisando nel provvedimento del procuratore della Repubblica aggiunto una ipotesi di esercizio del potere proprio del rapporto gerarchico, previsto per l'interno degli uffici del pubblico ministero dall'art. 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma anzidetta, in riferimento agli articoli 101, secondo comma, e 107, terzo e quarto comma, della Costituzione.

Ad avviso del tribunale, dovendosi i magistrati distinguere fra loro soltanto per diversità di funzioni, le particolari esigenze di ripartizione di affari e di coordinamento organizzativo nell'ambito degli uffici del pubblico ministero non potrebbero giungere al punto di permettere l'invalidazione di un atto processuale perfetto, e tanto meno di quello finale dell'istruzione sommaria - emesso dal sostituto, funzionalmente competente - equiparato, nei suoi effetti, al provvedimento conclusivo dell'istruzione formale.

D'altro canto, il precetto costituzionale che assoggetta i giudici soltanto alla legge, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 168 del 1963 e n. 80 del 1970), riguarderebbe anche i magistrati del pubblico ministero; non potrebbe trovare un limite sostanziale nel regime differenziato di garanzie previste per questi ultimi dall'art. 107, quarto comma, della Costituzione; e, alla stregua dei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, non assicurerebbe soltanto un'indipendenza esterna già riconosciuta dall'art. 104, primo comma, Cost., ma si estenderebbe ai rapporti tra i diversi uffici ed all'interno dei singoli uffici.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Deduce al riguardo che le garanzie previste dall'art. 101 Cost. per i giudici sarebbero diverse da quelle del P.M., che, per il successivo art. 107, dovrebbero essere stabilite dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

La differente tutela troverebbe la sua ragione nella diversità delle funzioni e nella stessa necessità di avere nel P.M. un ufficio impersonale ed unitariamente ordinato, per l'esercizio, costituzionalmente sancito, dell'azione penale obbligatoria, oltre che per l'attuazione dei suoi specifici compiti istituzionali.

L'Avvocatura richiama, infine, le sentenze n. 110 e n. 148 del 1963 e n. 32 del 1964, nelle quali questa Corte avrebbe riconosciuto legittima la sostituzione di un organo del P.M. ad altro organo dello stesso P.M.

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe la Corte é chiamata a decidere se l'art. 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, istituisca all'interno degli uffici del pubblico ministero rapporti di dipendenza gerarchica, in contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 107, terzo e quarto comma, della Costituzione.

2. - La questione, ritualmente proposta, é, tuttavia, infondata.

É da premettere che la Costituzione, nell'art. 108, secondo comma, ha distinto gli organi del pubblico ministero da quelli della giurisdizione e, nell'art. 112, ha attribuito al pubblico ministero la titolarità dell'azione penale, che é ben diversa dalla potestà di giudicare (vedansi le sentenze nn. 40 e 148 del 1963), pur coordinandosi con l'attività decisoria "in un rapporto di compenetrazione organica a fine di giustizia" (vedasi la motivazione della sentenza n. 96 del 1975).

Orbene, se é pur vero che questa Corte, con sentenza n. 190 del 1970, ha definito la posizione del pubblico ministero come quella di un magistrato appartenente all'ordine giudiziario, che, fornito di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere, "non fa valere interessi particolari, ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge, perseguendo fini di giustizia"; é altrettanto vero che le garanzie di indipendenza del pubblico ministero sancite, a livello costituzionale, dall'art. 107, vengono rimesse, per la determinazione del loro contenuto, alla legge ordinaria sull'ordinamento giudiziario. Le cui disposizioni non possono essere ritenute illegittime se per alcuni momenti processuali, in cui é più pronunciato il carattere impersonale della funzione, atteggiano a criteri gerarchici l'attività dell'organo.

Infatti, a differenza delle garanzie di indipendenza previste dall'art. 101 Cost. a presidio del singolo giudice, quelle che riguardano il pubblico ministero si riferiscono all'ufficio unitariamente inteso e non ai singoli componenti di esso.

Del resto, nella fase istruttoria e predibattimentale, vi sono rapporti, tra il titolare dell'ufficio e i "dipendenti magistrati", di carattere amministrativo e non giurisdizionale, ben diversi da quelli che coinvolgono la sfera di competenza del giudice (vedansi le sentenze n. 110 del 1963 e n. 32 del 1964, che hanno dichiarato illegittimi, in riferimento all'art. 25 Cost., rispettivamente gli artt. 234, secondo comma, e 392, terzo comma, ultima parte, del codice di procedura penale).

Mette conto far presente che la legge delega per la riforma del codice di procedura penale, col sancire l'autonomia gerarchica e la insostituibilità del pubblico ministero d'udienza, implicitamente questa e quella esclude nelle altre fasi: legge 3 aprile 1974, n. 108, art. 1, n. 61.

3. - Quanto al problema se il procuratore della Repubblica aggiunto fosse legittimato a richiamare l'atto dopo la chiusura dell'istruzione sommaria, esso coinvolge una questione di validità giuridica della revoca della richiesta del decreto di citazione e della sua sostituzione, questione da risolversi dal giudice di merito alla stregua dei principi generali dell'ordinamento processuale penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sollevata, in riferimento agli articoli 101, secondo comma, e 107, terzo e quarto comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1976.