SENTENZA N. 19
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 538 (norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Caserta), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1973 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere nella causa di lavoro vertente tra Addonisio lolanda e la società SAGIS - Istituto sanatoriale l'Abetaia, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Uffciale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974.
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1975 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto in fatto
nel giudizio civile in materia di lavoro vertente tra Iolanda Addonisio e la società SAGIS - Istituto sanatoriale "l'Abetaia", il tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza 30 ottobre 1973, premesso che per quanto concerne alcune domande avanzate dall'attrice dovrebbe applicarsi il contratto collettivo integrativo 8 febbraio 1960 relativo ai dipendenti degli istituti di cura privati della provincia di Caserta, ha proposto, in riferimento agli artt. 76 e 39 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 538 (norme sul trattamento economico e normativo per lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Caserta), che ha reso obbligatorio erga omnes il detto contratto collettivo, perché emanato in forza dell'art. 1 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte.
Nel presente giudizio le partì non si sono costituite e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; e pertanto la causa é stata trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Considerato in diritto
Con la sentenza n. 106 del 1962, ricordata nell'ordinanza, questa Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, con il quale era stato esteso il campo di applicazione della delega legislativa, contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741, oltre la data di entrata in vigore di quest'ultima (3 ottobre 1959), e si era allargata l'efficacia di essa agli accordi e contratti collettivi stipulati dopo tale data, con una reiterazione della delega non consentita dall'art. 77 della Costituzione.
Per effetto della predetta sentenza vengono ad essere colpiti da illegittimità costituzionale i decreti presidenziali emessi in base all'art. 1 della legge n. 1027 del 1960, dichiarato illegittimo.
Nel caso in esame, l'impugnato decreto del Presidente della Repubblica, che attribuì efficacia erga omnes a un contratto collettivo integrativo stipulato l'8 febbraio 1960, fu emanato in forza dell'art. 1 della detta legge, e ne va, pertanto, dichiarata l'illegittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 538, recante "Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Caserta".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1976.