ORDINANZA N. 247
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
Prof. Antonino DE STEFANO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1973 dal tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento penale a carico di Marino Raffaele ed altri, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 aprile 1973 il tribunale di Vallo della Lucania ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), in riferimento alla XV disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 4, decreto luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e 6, decreto luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, sotto il profilo che esso risulta promulgato dal Capo dello Stato senza la previa sanzione;
b) dell'art. 1 del decreto legislativo predetto (il quale prevede che chiunque, al fine di impedire o di ostacolare la libera circolazione, dispone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata ordinaria o comunque ostruisce o ingombra, allo stesso fine, la strada stessa, é punito con la reclusione da uno a sei anni, stabilendo altresì che "la pena é raddoppiata se il fatto é commesso da più persone, anche non riunite) in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., sul riflesso che detta norma prevederebbe pari trattamento edittale per fattispecie tra loro diverse;
che nel giudizio non vi é stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la questione sub a) é stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 133 del 16 luglio 1973 e che quella sub b) é stata dichiarata non fondata con la già citata sentenza n. 133 del 1973 e manifestamente infondata con la sentenza n. 87 del 27 marzo 1974;
che gli argomenti addotti non presentano carattere di sostanziale novità e trovano quindi piena confutazione nella motivazione svolta nelle decisioni di questa Corte sopra richiamate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione); nonché dell'art. 1 del decreto legislativo predetto, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25 e XV disposizione transitoria della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe dal tribunale di Vallo della Lucania, e già dichiarate da questa Corte non fondate con la sentenza n. 133 del 1973 e, inoltre, la seconda manifestamente infondata con la sentenza n. 87 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1975.