Sentenza n. 197 del 1975
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SENTENZA N. 197

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1964, n. 1013 (Istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso), promossi con quattro ordinanze emesse dal tribunale di Genova, due in data 27 marzo 1973, le altre in data 4 e 30 giugno 1973 nei procedimenti civili iniziati da Pertusio Giovanna ed altro, Vignati Marisa, Capra D'Angelo Paola ed altri, Vianello Francesco contro la Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritte ai nn. 306, 320, 321 e 341 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973, n. 249 del 26 settembre 1973 e n. 263 del 10 ottobre 1973.

Visti gli atti di costituzione di Capra D'Angelo Paola ed altri e di Vianello Francesco, nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1975 il Giudice relatore Michele Rossano;

udito l'avv. Victor Uckmar, per Capra D'Angelo ed altri, l'avv. Gustavo Barbantini, per Vianello, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento civile - promosso da Pertusio Giovanna e Bafico Giuseppe contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato con citazione 30 novembre 1970 - il tribunale di Genova, con ordinanza 4-18 giugno 1973, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 21 ottobre 1964, n. 1013, sollevata dagli attori con riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. Dopo avere richiamato gli argomenti addotti dalle parti a sostegno dell'eccezione di illegittimità costituzionale, ha osservato che - tenuta presente la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui il principio della riserva di legge, sancito dall'art. 23 Cost., é rispettato allorquando la norma istitutiva del tributo contenga la determinazione di presupposti, di garanzie e di limiti sufficienti a circoscrivere la potestà dell'ente impositore (sentenza n. 2 del 30 gennaio 1962) - é quanto meno dubbio se nella specie la formazione delle categorie e classi catastali, eseguita attraverso un procedimento amministrativo sulla scorta di criteri elaborati dalla stessa Amministrazione, ancorché costituzionalmente legittima in vista della concreta determinazione della base imponibile del tributo fondiario (Corte costituzionale sentenza 31 marzo 1965, n. 16), possa costituire, altresì, valido strumento per l'individuazione di un nuovo e speciale tributo, che trovi sufficiente precisazione nella legge sulla base di elementi formali e sostanziali, sì da non trasgredire al precetto del citato art. 23 della Costituzione.

Ha, infine, rilevato che gli attori non avevano addotto alcun motivo in ordine alla denunciata incostituzionalità dell'art. 3 della menzionata legge n. 1013 del 1964 ed all'asserito contrasto dell'art. 1 della medesima legge con l'art. 101 della Costituzione.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, il quale, con atto 15 settembre 1973, ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata.

Lo stesso tribunale di Genova - nel corso dei due procedimenti civili promossi rispettivamente da Vignati Maria e da Capra D'Angelo Paola, Caponago Dal Monte Enrica, Arezzi Gianni Luigi, Dietzsch Leopoldo Alberto, soc. per az. SIMIA contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato con citazioni 20 gennaio 1971 e 25 luglio 1970 - ha pronunciato, su istanza delle parti, due ordinanze identiche in data 27 marzo 1973, che non menzionano né la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge n. 1013 del 1964 ed il contrasto dell'art. 1 stessa legge con l'art. 101 Cost., ma sono, nel resto, uguali, in sostanza, all'ordinanza 4-18 giugno 1973, sopra citata.

Altra ordinanza, dal contenuto uguale, nella sostanza, a quello delle precedenti, é stata pronunciata, in data 30 giugno 7 luglio 1973, dal medesimo tribunale di Genova nel procedimento civile promosso da Vianello Francesco contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato con citazione 20 novembre 1970.

Nei tre giudizi davanti a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atti in data 15 settembre 1973 aventi lo stesso contenuto di quello depositato nel precedente giudizio promosso con l'ordinanza 4-18 giugno 1973.

Si sono costituiti Capra D'Angelo Paola, Caponago Dal Monte Enrica, Arezzi Gianni Luigi, Dietzsch Leopoldo Alberto e la s.p.a. SIMIA con deduzioni 5 settembre 1973, chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge 21 ottobre 1964, n. 1013, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. I medesimi, nelle deduzioni 5 settembre 1973, hanno affermato - dopo avere richiamato le norme che regolano la composizione delle Commissioni censuarie - che i componenti di tali Commissioni non godono di quell'indipendenza assoluta che é prescritta dalla Costituzione e ciò in palese violazione dell'art. 101 della Costituzione.

Si é costituito anche Vianello Francesco con deduzioni 29 settembre 1973, nelle quali ha affermato che sussiste il rilevato contrasto degli artt. 1 e 3 legge n. 1013 del 1964 con gli artt. 3, 23, 101 e 53 della Costituzione.

Le parti, già costituite, Paolo Capra D'Angelo, Enrica Caponago Dal Monte, Gianni Luigi Arezzi, Leopoldo Alberto Dietzsch e la soc. SIMIA hanno depositato, il 10 maggio 1975, memoria nella quale hanno esposto ulteriori considerazioni relativamente al denunciato contrasto dell'art. 1 legge n. 1013 del 1964 con gli artt. 3, 23 e 53 Cost., affermando, inoltre, che la composizione delle Commissioni censuarie é poco conforme ai principi costituzionali, dato che i membri di esse - nominati e scelti dal Ministro per le finanze anche fra funzionari dello Stato in attività di servizio - non possono considerarsi indipendenti ed imparziali.

Considerato in diritto

1. - Le ordinanze sollevano la medesima questione che, pertanto, può essere decisa con unica sentenza.

2. - Secondo il giudice a quo l'art. 1 legge 21 ottobre 1964, n. 1013, istitutiva di un'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, violerebbe l'art. 23 Cost. e, in relazione con esso, gli artt. 3 e 53 Cost. in quanto la norma censurata ha riferimento alle disposizioni del catasto, le quali, costituzionalmente valide per la formazione della base imponibile del tributo fondiario, lascerebbero alla discrezione dell'Amministrazione la precisazione degli elementi sostanziali rilevanti per l'applicazione del tributo speciale. Il dubbio di costituzionalità sarebbe giustificato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio di riserva di legge stabilito dall'art. 23 Cost. "é rispettato allorché la norma impositiva contenga la determinazione di presupposti, di garanzie e limiti sufficienti a circoscrivere la potestà dell'ente impositore".

Tale precisazione della questione, di esclusiva competenza del giudice che esercita il potere di iniziativa del processo incidentale di legittimità costituzionale, delimita il giudizio della Corte. Pertanto non possono essere prese in esame le altre censure dedotte dalle parti.

3. - La questione, in tali limiti precisata, non é fondata.

Le ordinanze di rinvio del tribunale di Genova ritengono "quanto meno dubbio se, nella specie, la formazione delle categorie e classi catastali, eseguita attraverso un procedimento amministrativo sulla scorta di criteri elaborati dalla stessa pubblica Amministrazione, ancorché costituzionalmente legittima in vista della concreta determinazione della base imponibile del tributo fondiario (sent. n. 16 del 1965), possa costituire altresì valido strumento per l'individuazione dell'oggetto di un nuovo e speciale tributo che trovi sufficienti precisazioni nella legge sulla base di elementi sostanziali e non meramente formali, si da non trasgredire al precetto dell'art. 23 Cost.".

Ora, nelle stesse ordinanze di rinvio si ammette la legittimità costituzionale delle norme sul catasto e del relativo procedimento amministrativo per la determinazione dei gruppi, delle categorie e della inclusione in essi degli immobili al fine della specificazione dei parametri degli imponibili dei redditi. E conseguentemente si ammette la legittimità delle inclusioni, nella osservanza della disciplina sul catasto, nelle categorie A/1 e A/8 (abitazioni signorili), che comprendono abitazioni considerate anteriormente di lusso. Non si ravvisa, pertanto, sul piano razionale, fondato il dubbio di legittimità per violazione dell'art. 3 Cost. da parte della norma censurata, che prevede, per gli immobili compresi nella categoria A/1 e A/8, il tributo calcolato sul reddito concernente tali categorie per quelle abitazioni che anteriormente erano considerate di lusso ed ora sono ritenute abitazioni signorili. La determinazione dei criteri, prevista in generale dall'art. 23 Cost. nei casi di imposizioni patrimoniali, non é richiesta dalla disciplina sul catasto non impugnata e ritenuta legittima nella stessa ordinanza.

Esclusa la violazione dell'art. 23 Cost., consegue che devono ritenersi non fondate le affermate violazioni degli artt. 3, primo comma, e 53 Cost., prospettate sul presupposto della pretesa lesione della riserva di legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 21 ottobre 1964, n. 1013 (Istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso), sollevate dal tribunale di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3,23 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1975.