Sentenza n. 176 del 1975
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SENTENZA N. 176

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18 del r.d. 1 maggio 1930, n. 680, e 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (trattamento di quiescenza dei sanitari), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1972 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili - sul ricorso di Gualteroni Mario contro l'Istituto di previdenza presso il Ministero del tesoro, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.

Visto l'atto di costituzione di Gualteroni Mario;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

udito l'avv. Enrico Schiavone, per il Gualteroni.

Ritenuto in fatto

1. - Con decreto del 31 gennaio 1970 la direzione generale degli Istituti di previdenza concedeva al dottor Mario Gualteroni, con decorrenza dal 1 gennaio 1969, la pensione normale diretta di L. 1.000.072 annue. Dal computo del servizio utile per il trattamento di quiescenza l'amministrazione concedente escludeva il periodo dal 1 novembre 1936 al 31 gennaio 1969 durante il quale il Gualteroni aveva prestato servizio, come medico condotto, presso l'opera pia Azzanelli Cedrelli di Bergamo simultaneamente a quello prestato nelle locali carceri giudiziarie.

Contro il provvedimento di liquidazione l'interessato proponeva ricorso alla Corte dei conti per ottenere il riconoscimento, ai fini pensionistici, anche del periodo suindicato ancorché per esso l'opera pia Azzanelli Cedrelli non avesse provveduto ad apposita iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari, essendo già in atto l'iscrizione alla predetta Cassa per l'attività sanitaria svolta nello stesso periodo presso le carceri giudiziarie.

La terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti, preso atto che, in forza dell'art. 18 del testo unico approvato con r.d. 1 maggio 1930, n. 680, il cui contenuto é stato sostanzialmente riprodotto nell'art. 11 del nuovo ordinamento di previdenza per le pensioni ai sanitari (legge 6 luglio 1939, n. 1035), le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sarebbero esonerate da ogni contributo per i medici in servizio appartenenti a categorie per le quali leggi e regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo, ha sollevato, con ordinanza dell'11 marzo 1972, la questione di legittimità costituzionale dei precitati articoli di legge, in riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione. Nella motivazione dell'ordinanza si rileva che la mancata iscrizione alla Cassa per le pensioni dei sanitari in base alle norme impugnate comporterebbe per il sanitario la non utilizzazione, ai fini pensionistici, del servizio prestato presso un Istituto di assistenza e beneficenza, qualora tale prestazione sia stata simultanea ad altro servizio che tale iscrizione comporti. Per la Corte dei conti una siffatta situazione realizzerebbe senza altro una ipotesi di contrasto con l'art. 36, primo comma, della Costituzione che garantirebbe ai lavoratori una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto in quanto, in base all'insegnamento della Corte costituzionale (sentenze n. 3 del 1966; n. 78 del 1967 e n. 112 del 1968), la pensione avrebbe carattere di retribuzione differita.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si é regolarmente costituito il dottor Gualteroni, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Suardi ed Enrico Schiavone.

La difesa, riprendendo e sviluppando le motivazioni dell'ordinanza, si riporta anch'essa alla interpretazione che dell'art. 36, primo comma, della Costituzione avrebbe dato la Corte costituzionale e in forza della quale sarebbero da ravvisarsi nella norma costituzionale due principi, quello della retribuzione proporzionata, che comporterebbe un trattamento retributivo adeguato al lavoro prestato, in modo da impedire uno sfruttamento antisociale del lavoratore, e quello della retribuzione sufficiente. Conseguirebbe da ciò che nella valutazione quantitativa e qualitativa della retribuzione differita - e tale sarebbe la pensione - si dovrebbe tener conto dei principi costituzionali senza distinzione alcuna o limiti particolari, quali che siano state le modalità delle prestazioni lavorative purché risultino continuative e riconducibili sul piano giuridico ad un rapporto di lavoro o di impiego. Contro tali principi sarebbe in palese contrasto la disposizione dell'art. 18 del testo unico riprodotto sostanzialmente nell'art. 11 della legge n. 1035 del 1939.

In effetti tali norme, indubbiamente disposte a favore delle opere pie al fine di sgravarle dall'onere del pagamento delle contribuzioni sociali, non potrebbero essere rivolte in danno del prestatore d'opera contenendone e limitandone i diritti in quanto ciò si risolverebbe nel riversare su di lui l'onere di elargizioni le quali, in casi del genere, dovrebbero gravare su chi le dispone, ossia sullo Stato.

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe viene sollevata, in riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 1 maggio 1930, n. 680, e dell'art. 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035,i quali consentono che il sanitario, già iscritto alla "cassa per le pensioni ai sanitari" per una data prestazione professionale a carattere continuativo, venga privato della parte differita della retribuzione-pensione relativa al simultaneo servizio prestato presso un Istituto di assistenza e beneficenza, esonerato dall'iscrizione del sanitario stesso alla Cassa.

2. - La questione é fondata nei limiti in prosieguo precisati.

L'art. 18 del r.d. 1 maggio 1930, n. 680 (approvazione del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), stabilisce che le istituzioni di beneficenza sono esonerate da ogni contributo quando si valgano di medici già iscritti alla Cassa. Tale disposizione di legge é stata ripresa dall'art. 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (approvazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), il quale, a sua volta, esonera le istituzioni di assistenza e beneficenza da ogni contributo per i medici in servizio già provvisti di pensione, che non sia di guerra né privilegiata ordinaria, o che appartengono a quelle categorie per le quali leggi e regolamenti prevedono un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo.

Questa Corte con la sentenza n. 3 del 1966 ha affermato il principio, ribadito in successive sentenze, che "in riferimento all'art. 36 della Costituzione la retribuzione dei lavoratori, tanto quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella differita, a fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e corrisposta sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescenza, a seconda dei casi, allo stesso lavoratore o ai suoi aventi causa, rappresenta nel vigente ordinamento costituzionale (che, tra l'altro, l'art. 1 della Costituzione definisce fondato su lavoro) una entità fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione".

É da rilevare che tale principio, conforme al dettato del precitato art. 36 della Costituzione che garantisce il diritto per il lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, trova piena applicazione anche nel caso di specie, una volta riconosciuto che la pensione deve essere considerata una forma di retribuzione differita, direttamente legata alla natura e agli aspetti del rapporto di lavoro prestato.

Sussiste, pertanto, una incompatibilità con l'art. 36 della Costituzione, nelle limitazioni che le norme impugnate pongono al diritto al trattamento economico che dovrebbe competere al sanitario alla cessazione del rapporto di prestazione d'opera, per il semplice fatto della coesistenza con altro rapporto intercorso con un ente di beneficenza o di assistenza.

Il trattamento preferenziale che il legislatore ha inteso riservare agli Istituti di assistenza e beneficenza, esonerandoli, in considerazione delle finalità sociali da essi perseguiti, dal pagamento dei contributi assicurativi per i sanitari che si trovino nelle particolari condizioni previste dalla legge, non può ragionevolmente riversare i propri effetti a danno dei sanitari stessi. La posizione retributiva di questi deve essere commisurata, a tutti gli effetti e, quindi, anche a quelli conseguenti al collocamento a riposo o, comunque, alla cessazione del rapporto di lavoro, al trattamento economico goduto in attività di servizio considerato nel suo complesso.

Né varrebbe obiettare che il secondo comma dell'art. 11 della legge n. 1035 del 1939 offre la possibilità al sanitario di potersi iscrivere facoltativamente alla Cassa di previdenza corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'ente, per cui egli verrebbe garantito in ordine al conseguimento di un trattamento di quiescenza superiore a quello che gli spetterebbe se non si avvalesse della riconosciuta facoltà.

Il porre a carico del prestatore d'opera la corresponsione anche dei tributi propri del datore di lavoro contrasta con quella che é la struttura del sistema previdenziale e rappresenta una imposizione che costituisce, all'atto pratico, una riduzione non ragionevole del trattamento economico. Se, pertanto, ben può rientrare nei compiti del legislatore regolare, in casi particolari socialmente apprezzabili, con aspetti e forme derogatrici dei criteri generalmente seguiti, l'onere delle contribuzioni assicurative che fanno capo ad enti pubblici, tuttavia ciò egli potrà farlo solo nei limiti in cui restino salvi i diritti che la Costituzione garantisce ai prestatori d'opera in tema di retribuzione, qualunque siano gli aspetti che questa assume.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 18 del r.d.l. lo maggio 1930, n. 680, e 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, limitatamente alle parti in cui escludono per il sanitario, già iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari per una data prestazione professionale, il trattamento pensionistico relativo al simultaneo servizio prestato presso un Istituto di assistenza e beneficenza esonerato dalla iscrizione del sanitario alla Cassa predetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1975.