Sentenza n.149 del 1975
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SENTENZA N. 149

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1973 dal giudice istruttore del tribunale di Livorno nel procedimento penale a carico di Duca Giovanni, Novi Vasco ed altri, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 16 marzo 1973.

Visto l'atto di costituzione di Novi Vasco;

udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1975 il Giudice relatore Enzo CAPALOZZA;

udito l'avv. Paolo Rosciori, per Novi Vasco.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento penale per falsità ideologica continuata ed altri reati, il giudice istruttore del tribunale di Livorno, prima dell'interrogatorio (già fissato) dell'imputato Vasco Novi, in parziale accoglimento di un'istanza della di lui difesa, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, il dubbio di legittimità dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932.

Nella specie, il patrono non aveva la residenza né il domicilio nel luogo, sede dell'ufficio giudiziario, né aveva ivi eletto domicilio o indicato un sostituto. L'avviso per l'interrogatorio dell'imputato gli era stato, pertanto, notificato presso il Presidente del Consiglio dell'ordine di Livorno, ai sensi della norma denunziata.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che non sussisteva alcuna ragione di urgenza che consentisse l'espletamento dell'interrogatorio senza l'avviso al difensore e che, d'altra parte, essendo quest'ultimo comparso al solo intento di far rilevare la nullità della notifica per non averne ricevuto l'avviso, non ricorreva alcuna ipotesi di sanatoria della nullità, che, peraltro, avrebbe potuto ritenersi sussistente solo dopo l'accoglimento della questione.

Nel merito si assume, analogamente a quanto statuito da questa Corte con sentenza n. 57 del 1965 sulla notifica degli atti all'imputato irreperibile, che la disposizione denunziata darebbe luogo a violazione del diritto di difesa, non essendo previsto a carico del Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati (e di alcun altro soggetto) l'obbligo di comunicare al difensore l'avviso dell'atto da compiersi.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si é costituito il Novi, che, richiamandosi alle argomentazioni dell'ordinanza, ha concluso per la dichiarazione di illegittimità.

Considerato in diritto

1. - L'ordinanza in epigrafe sottopone alla Corte la seguente questione: se violi l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, in quanto non prescrive che il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, se questo ha sede nel luogo in cui si procede (o, in mancanza, il cancelliere o il segretario della procura), comunichi gli avvisi, indicati negli artt. 304 ter e 304 quater del codice di procedura penale e ad esso notificati, al difensore che non risieda né abbia domicilio in detto luogo e che non abbia quivi eletto domicilio o non abbia nominato un sostituto, alla stregua del primo comma dello stesso art. 4.

2. - La questione non é fondata.

I suindicati obblighi che la legge impone al difensore sono ispirati all'interesse del buon svolgimento delle procedure giudiziarie e della speditezza dei giudizi, in concomitanza (per quanto non in coincidenza) con talune norme della disciplina delle professioni forensi, la quale già conosce sia l'obbligo della residenza o del recapito nel capoluogo della circoscrizione del tribunale presso cui il legale é iscritto, sia l'alternatività tra la elezione di domicilio a libera scelta e la elezione officiosa e presunta presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende la causa, sia la facoltà di nomina di sostituti (si vedano gli artt. 9, 10, 17, 25 e 27 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e gli artt. 81 e 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37).

É pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il diritto di difesa non é di per sé pregiudicato allorché il legislatore atteggi variamente le modalità del procedimento, quando esse rispondano all'esigenza del miglior andamento del processo.

Non é pertinente il richiamo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, alla sentenza n. 57 del 1965 della Corte sulle notificazioni all'imputato renitente (che, cioé, non si é presentato all'interrogatorio), dappoiché in quel caso la norma impugnata (art. 173 cod. proc. pen.) aveva il carattere di una sanzione per un determinato comportamento processuale dell'imputato stesso.

Per altro, nella specie ora sottoposta all'esame della Corte, non sussiste una ingiustificata diminuzione delle garanzie difensive, essendo del tutto ragionevole la previsione di un onere posto a carico del patrono, in vista di talune attività procedimentali tassativamente indicate dalla legge e non dilazionabili senza pregiudizio per l'ulteriore corso del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale), sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1975.