Sentenza n. 130 del 1975
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SENTENZA N. 130

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 19 giugno 1974, n. 229 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi), e dell'art. 6, primo comma, del d.l. 6 luglio 1974, n. 251 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario una tantum sui veicoli a motore, autoscafi e aeromobili), promossi con ricorsi del Presidente della Regione autonoma della Sardegna, rispettivamente notificati il 19 luglio ed il 5 agosto 1974, depositati in cancelleria il 26 luglio e l'8 agosto 1974 ed iscritti ai nn. 11 e 14 del registro ricorsi 1974.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il Giudice relatore Angelo De Marco;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Regione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 229, sono state apportate "Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi", implicanti notevoli aumenti all'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine a tali prodotti relative e, tra l'altro, con l'art. 3, si é disposto: "Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate all'erario dello Stato".

Avverso tale decreto e relativa legge di conversione (in quanto esista) il Presidente della Regione Sardegna, debitamente autorizzato, ha proposto ricorso a questa Corte, chiedendo che venga dichiarata la illegittimità costituzionale del sopra richiamato art. 3, ove si ritenga applicabile alla Regione stessa.

A sostegno del gravame vengono dedotti i seguenti motivi.

a) Violazione degli artt. 8 e 54, quarto comma, dello Statuto speciale della Regione sarda, in quanto ai sensi dell'art. 8 i 6/10 del gettito delle imposte di fabbricazione percette nel territorio regionale costituiscono entrate di detta Regione, cosicché l'attribuzione dell'intero gettito allo Stato, implica violazione o implicita modificazione - illegittima perché non adottata esplicitamente e con l'osservanza del procedimento prescritto dall'art. 54, comma quarto - del diritto costituzionalmente protetto della Regione ai 6/10 di detto gettito.

b) Violazione dell'art. 47, comma secondo, dello Statuto speciale, in quanto essendosi provveduto in materia che interessa particolarmente la Regione, alla seduta del Consiglio dei ministri, che ha deliberato, avrebbe dovuto intervenire il Presidente della Giunta regionale.

Nel giudizio così promosso é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con l'atto d'intervento, chiede che il ricorso della Regione venga rigettato, in quanto le norme statutarie delle quali si denunzia la violazione, non possono trovare applicazione nella specie, giacché le nuove entrate tributarie sono destinate alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità dello Stato, di carattere generale.

2. - Con altro ricorso e per gli stessi motivi, il Presidente della Regione Sardegna, debitamente autorizzato, chiede che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma primo, del decreto legge 6 luglio 1974, n. 251, recante: "Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi ed imposizione di un prelievo tributario una tantum sui veicoli a motore, autoscafi e aeromobili" che dispone testualmente: "Le entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate all'erario dello Stato".

Anche nel giudizio così promosso é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con l'atto d'intervento, per gli stessi motivi sopra riassunti, conclude per la reiezione del ricorso.

3. - Dopo la proposizione dei ricorsi é avvenuto che:

a) con legge 14 agosto 1974, n. 347, il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 229, é stato abrogato, con decorrenza dalla data dalla quale ha avuto effetto ed é stato, inoltre, testualmente disposto: "Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione dei decreti- legge 20 febbraio 1974, n. 14, 20 aprile 1974, n. 103, e 19 giugno 1974, n. 229, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base agli stessi decreti";

b) il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, é stato convertito con modificazioni, che non hanno rilievo ai fini del presente giudizio, nella legge 14 agosto 1974, n. 346.

4. - In riferimento a tali sopraggiunte leggi, il patrocinio della Regione Sardegna, con memoria depositata il 20 febbraio 1975, deduce quanto segue:

a) per l'intervenuta legge n. 347 del 1974, avverso la quale non é stato proposto autonomo gravame, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso n. 11 del 1974;

b) deve essere accolto, invece, il ricorso proposto avverso il decreto-legge n. 251 del 1974 (e relativa legge di conversione) in quanto, mentre non é invocabile in senso opposto la sentenza n. 75 del 1967, riferentesi a fattispecie ben diversa, non può contestarsi che con l'art. 6 del decreto-legge n. 251 del 1974 si é implicitamente modificato l'art. 8 dello Statuto speciale, modificazione che avrebbe, bensì, potuto essere apportata, per le esigenze di interesse nazionale alle quali si é voluto provvedere con l'impugnato decreto-legge n. 251, ma soltanto con l'osservanza del procedimento disciplinato con l'art. 54 dello Statuto speciale.

5. - Nell'udienza di trattazione, mentre il patrocinio della Regione ha confermato le sopra riassunte conclusioni, l'Avvocatura generale dello Stato non si é opposta alla dichiarazione di cessata materia del contendere in ordine al primo ricorso; per quanto attiene invece al secondo ne ha chiesto il rigetto, previa, occorrendo, dichiarazione di inammissibilità, in seguito alla conversione in legge, dei motivi attinenti ai presunti vizi del procedimento (violazione degli artt. 47 e 54 dello Statuto speciale) che riguardano esclusivamente il decreto-legge e non possono, quindi, trasferirsi alla legge di conversione.

Considerato in diritto

1. - I due ricorsi, come sopra proposti, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza, avendo per oggetto le stesse questioni, ossia l'asserita violazione o, quanto meno, implicita modificazione dell'art. 8 dello Statuto speciale, che riserva alla Regione sarda i 6/10 delle imposte di fabbricazione riscosse nel suo territorio, per effetto, rispettivamente, dell'art. 3 del decreto-legge n. 229 del 1974 e dell'art. 6 del decreto-legge n. 251 del 1974 (conv. nella legge n. 346 del 14 agosto 1974) in forza dei quali le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei decreti impugnati vengono, invece, riservate all'erario dello Stato.

2. - Deve, anzitutto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso avverso il decreto legge n. 229, dato che é stato abrogato, con decorrenza dalla data dalla quale ha avuto effetto, con legge 14 agosto 1974, n. 347, contro la quale non é stata proposta autonoma impugnativa nella parte in cui, facendosi uso della potestà preveduta dall'ultimo comma dell'art. 77 della Costituzione, sono stati convalidati gli atti compiuti, i provvedimenti adottati ed i rapporti giuridici sorti in base all'abrogato decreto.

3. - Resta, quindi, da esaminare il ricorso avverso il decreto-legge n. 251 del 1974 e relativa legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346.

Nel procedere a tale esame, si deve, anzitutto, tenere nel dovuto rilievo il fatto che il decreto e la legge impugnati fanno parte del cosiddetto "pacchetto" di provvedimenti proposti dal Governo per fronteggiare la grave crisi di recessione e di inflazione che - non soltanto per il noto rilevante aumento del prezzo del petrolio da parte dei paesi produttori - ha colpito tutta l'economia del mondo occidentale compresa la nostra, determinando la conseguente, inderogabile necessità di reperire i relativi mezzi finanziari, all'uopo occorrenti.

Problema, quest'ultimo, di tanta più difficile soluzione, in quanto presentatosi nel periodo più critico dell'attuazione di una radicale riforma tributaria, ispirata a criteri di spiccata progressività, aggravata da un processo di inflazione.

In questo quadro, che ha importato anche la contrazione di prestiti con enti di carattere internazionale e Stati esteri per far fronte alle sempre maggiori esigenze di mezzi adeguati per contenere e superare una siffatta situazione, non può seriamente contestarsi il carattere di preminente interesse generale dei provvedimenti fiscali adottati per contribuire a risolverla.

Deve, quindi, riconoscersi - la cosiddetta "una tantum" sui veicoli a motore ne costituisce eloquente conferma - che gli aggravi fiscali imposti con il decreto e relativa legge di conversione impugnati, hanno indubbiamente finalità che trascendono, superandoli, gli interessi particolari e locali, per soddisfare quelli ben più impellenti, attuali e generali della intera collettività nazionale.

Pertanto, come già questa Corte ha più volte affermato (sentenze n. 21 del 1956; n. 75 del 1967; n. 162 del 1974) si rientra nella sfera di poteri che competono esclusivamente allo Stato ed il cui esercizio non nega né menoma eventuali interessi o veri e propri diritti, costituzionalmente protetti, riconosciuti alle regioni, anche a statuto speciale.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato infondato, senza che occorra soffermarsi sulle ulteriori deduzioni prospettate nella discussione orale dall'Avvocatura generale dello Stato, che rimangono manifestamente assorbite una volta che si é accertato che il decreto e la legge impugnati non incidono nella sfera di competenza regionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso 19 luglio 1974, proposto dalla Regione autonoma della Sardegna avverso il d.l. 19 giugno 1974, n. 229 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi);

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 6 luglio 1974, n. 251 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario una tantum sui veicoli a motore, autoscafi e aeromobili), convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 346, sollevata dalla Regione autonoma della Sardegna con ricorso 5 agosto 1974, in riferimento agli artt. 8, 47 e 54 dello Statuto speciale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1975.