Ordinanza n. 76 del 1975
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ORDINANZA N. 76

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici), e dell'art. 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 gennaio 1974 dalla Corte d'appello di Potenza nel procedimento civile vertente tra Rizzi Gerardo ed altri e Mascolo Francesco ed altro, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974;

2) ordinanza emessa il 14 giugno 1974 dal tribunale di Lanciano nel procedimento civile vertente tra Di Ciano Gaetano e Martino e Nasuti Giovanna, iscritta al n.329 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, la Corte d'appello di Potenza e il tribunale di Lanciano hanno proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592 (che hanno abrogato le norme che attribuiscono al concedente la facoltà di ottenere la cessazione della proroga per compiere sul fondo trasformazioni agrarie), con riferimento agli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione;

che nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Potenza é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato;

che i giudizi, riguardando la stessa questione di legittimità costituzionale, possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 107 del 5 aprile 1974 ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592;

che, per effetto di tale decisione, le norme impugnate hanno cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592 (che hanno abrogato le norme che attribuiscono al concedente la facoltà di ottenere la cessazione della proroga per compiere sul fondo trasformazioni agrarie), già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 107 del 5 aprile 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1975.