Sentenza n. 71 del 1975
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SENTENZA N. 71

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del codice di procedura civile, dell'art. 78 delle disposizioni di attuazione e transitorie dello stesso codice e dell'art. 102, primo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1973 dal pretore di Gravina di Puglia nel procedimento civile vertente tra Lafabiano Felice e Riviello Francesco ed altro, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 1975 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto in fatto

Il pretore di Gravina di Puglia chiedeva al presidente del tribunale di Bari, in riferimento ad un procedimento civile vertente tra Felice Lafabiano e Francesco Riviello e altro, l'autorizzazione ad astenersi, per "gravi ragioni di convenienza". Concessa la richiesta autorizzazione e nominato in sostituzione un magistrato della pretura di Bari, questi, nel corso del giudizio, ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale degli artt.51 cpv. c.p.c., 78 disp. att. c.p.c. e 102, primo comma, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in riferimento al primo comma dell'art. 25 Cost.

Nel giudizio di legittimità costituzionale nessuna delle parti si é costituita, né vi é stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Il pretore (di Bari), nominato per la cognizione di una causa civile in sostituzione del pretore titolare di Gravina, che si era astenuto, solleva di ufficio, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone che quando esistono gravi ragioni di convenienza il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; dell'art. 78 delle disposizioni per l'attuazione di detto codice, nella parte in cui facoltizza il capo dell'ufficio ad autorizzare l'astensione del giudice; dell'art. 102, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, nella parte in cui consente al presidente del tribunale di destinare temporaneamente, a supplire il titolare impedito, un pretore di altre preture nel territorio della sua giurisdizione.

Secondo l'ordinanza di rimessione, l'intero "meccanismo processuale" risultante dalle disposizioni denunciate, (caratterizzato dalla discrezionalità dell'apprezzamento del giudice sull'esistenza delle "gravi ragioni di convenienza", non definite né definibili, idonee a giustificare la sua richiesta di astenersi; dalla discrezionalità di valutazione del capo dell'ufficio sulla ammissibilità dell'istanza di astensione; dalla discrezionalità infine nella scelta del pretore supplente tra gli altri pretori del territorio di giurisdizione del tribunale), contrasterebbe con il principio sancito dall'art. 25 della Costituzione, in rapporto alla duplice esigenza "che non si deroghi alla attribuzione del processo al suo giudice naturale, se non attraverso meccanismi di rigido automatismo, predisposti dalla legge, senza possibilità di interventi e di scelte discrezionali, e che l'organo giudicante sia individuato o individuabile prima che sorga la concreta occasione del giudizio".

2. - Occorre preliminarmente esaminare entro quali limiti la prospettata questione di costituzionalità possa ritenersi ammissibile sotto il profilo della rilevanza. Ancorché il giudizio sulla rilevanza appartenga al giudice a quo, questa Corte può controllarne la motivazione, quando essa appaia manifestamente inadeguata, come nella fattispecie. Per vero, il magistrato, prima di procedere alla cognizione della causa, ha certamente il potere- dovere di verificare la regolare costituzione dell'organo giudicante, anche in rapporto alla legittimità costituzionale delle norme che la disciplinano. Ma ciò gli é consentito unicamente al fine di accertare l'inesistenza di vizi relativi alla propria costituzione, tali da determinare nullità insanabile e rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 158 del codice di procedura civile; ossia, trattandosi di giudice singolo, di vizi concernenti la sua nomina e le altre condizioni di capacità stabilite dalle leggi d'ordinamento giudiziario (cfr. art. 185, primo comma, del codice di procedura penale). Nel caso di specie, il pretore destinato a supplire un collega, titolare di altra pretura, poteva controllare la regolarità della propria nomina e la propria capacità ad essere giudice in quel processo, anche in rapporto alla legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 102 del vigente ordinamento giudiziario, in base alla quale il presidente del tribunale aveva provveduto alla sostituzione del pretore impedito; mentre non poteva estendere il suo esame alla legittimità delle norme regolatrici della astensione del giudice, concernenti bensì la ragione dell'impedimento del collega che era stato chiamato a sostituire, ma prive di diretta e necessaria rilevanza in ordine alla legittimità della propria nomina. Pertanto la questione sollevata relativamente agli artt. 51 del codice di procedura civile e 78 delle disposizioni di attuazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

3. - Ammissibile é invece la questione relativa all'art. 102, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, sia quanto alla rilevanza, sia anche in rapporto al temporaneo divieto di sindacabilità implicito nel primo comma della VII disposizione transitoria della Costituzione, dato che con la legge 24 marzo 1958, n. 195 sul consiglio superiore della magistratura, e con le relative norme di attuazione e coordinamento contenute nel d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, é stata attuata una revisione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario del 1941, e tra l'altro, proprio in materia di provvedimenti di supplenza dei magistrati. Ciò é già stato riconosciuto da questa Corte con sentenza 5 dicembre 1963, n. 156, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo comma, di detto ordinamento, ritenendo che la temporanea destinazione di un pretore a compiere le funzioni del pretore mancante o impedito di altro mandamento del medesimo distretto non contrasta con il diritto garantito a tutti dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, a non essere distolti dal giudice naturale precostituito per legge.

Analoghe considerazioni giustificano la medesima conclusione anche per il disposto dell'art. 102, primo comma, relativo al potere del presidente del tribunale di provvedere alla supplenza del pretore in caso di urgenza, destinando "un pretore, un aggiunto giudiziario o un vice pretore di altre preture nel territorio della sua giurisdizione". Il divieto di costituzione del giudice a posteriori, in relazione a regiudicanda già insorta, non può estendersi anche all'ipotesi in cui, ferma la competenza dell'organo giudicante precostituito per legge, si renda necessaria, per cause previste e disciplinate dalla legge, la sostituzione di un giudice. La continuità e speditezza della funzione giurisdizionale esige che nei casi di mancanza o impedimento del titolare di un ufficio giudiziario possa provvedersi, specie se in via temporanea o contingente, mediante supplenze, sostituzioni, applicazioni. Né si può pretendere che a tal fine la legge determini procedimenti automatici, escludendo qualsiasi discrezionalità di scelta da parte degli organi investiti di funzioni di direzione: con la sentenza numero 143 del 1973, questa Corte ha avuto occasione di dichiarare che dette funzioni sono legittimamente attribuite e devono essere svolte "esclusivamente per obbiettive ed imprescindibili esigenze di servizio, al solo scopo di rendere possibile il funzionamento della pretura ed agevolare l'efficienza di questa", e che "più generalmente é da affermarsi non illegittima la possibilità di escludere che ogni processo sia condotto, dal principio alla fine, dallo stesso giudice, purché, come é ovvio, i relativi poteri siano esercitati dal dirigente al solo fine di una efficiente organizzazione dell'ufficio e di una necessaria e razionale distribuzione del lavoro giudiziario". Questi concetti si attagliano con particolare evidenza al caso della sostituzione del giudice in occasione della legittima astensione d'un collega titolare di altra pretura, astensione chiesta ed autorizzata precisamente nell'osservanza di un dovere giuridico, stabilito dalla legge a garanzia della imparzialità ed obbiettività del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 78 delle disposizioni per l'attuazione di detto codice;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione dall'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 25 marzo 1975.