Ordinanza n. 66 del 1975
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ORDINANZA N. 66

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 31, primo comma, 34, primo comma, e 38 del r.d.30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 luglio 1973 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Arslan Michele ed altri, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 29 maggio 1974;

2) ordinanza emessa il 9 febbraio 1974 dal pretore di Pozzuoli nel procedimento penale a carico di De Simone Salvatore ed altro, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974;

3) ordinanza emessa il 26 febbraio 1974 dal pretore di Pozzuoli nel procedimento civile vertente tra Migliaresi Aldo e il Banco di Santo Spirito, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;

4) ordinanza emessa il 3 ottobre 1974 dal pretore di Pozzuoli nel procedimento penale a carico di Esposito Antonio, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i pretori di Padova e di Pozzuoli hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, primo comma, 34, primo comma, e 38 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 107 della Costituzione.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 143 del 1973 ha già dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 38 del r.d. menzionato e l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 107 Cost., in ordine agli artt. 31 e 34 dello stesso r.d.;

che la motivazione contenuta nella sentenza n. 143 del 1973 si riferisce anche all'ipotesi di pretura non costituita in sezioni; che non sono stati avanzati argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31, primo comma, 34, primo comma, e 38 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), proposte dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3,25, 101 e 107 della Costituzione.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI  - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1975.