SENTENZA N. 44
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1973 dal pretore di Muro Lucano nel procedimento penale a carico di Crocetto Antonio, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione del Ministero della pubblica istruzione, parte civile nel procedimento penale a carico di Crocetto Antonio;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice relatore Michele Rossano;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministero della pubblica istruzione.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale, pendente davanti al pretore di Muro Lucano ed a carico di Crocetto Antonio - imputato del reato previsto dall'art. 734 cod. pen. (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) per avere costruito abusivamente un piano in sopraelevazione - il Ministero della pubblica istruzione, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, dichiarò, all'udienza del 20 gennaio 1973, che si costituiva parte civile per chiedere l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato e la conseguente condanna del medesimo alle pene di legge ed al risarcimento del danno derivato dal reato di cui all'art. 734 del codice penale.
Il difensore dell'imputato si oppose alla costituzione della parte civile.
Il pretore di Muro Lucano, con ordinanza 24 febbraio 1973, ritenne ammissibile la costituzione di parte civile del Ministero della pubblica istruzione e sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), in riferimento all'art. 9, comma secondo, della Costituzione. Affermò che la citata norma della Costituzione assicurava la tutela del paesaggio in senso categorico e, pertanto, obbligatoria; che, quindi, era in contrasto con essa il menzionato art. 15, comma primo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relativamente al disposto che attribuiva al Ministro della pubblica istruzione la facoltà di ordinare la demolizione o di mantenere l'opera abusiva e così ammetteva la sanatoria amministrativa nella generalità dei casi di violazione della legge di tutela del paesaggio, in essi inclusi i casi, di maggiore gravità, di distruzione o alterazione (penalmente disciplinati ex art. 734 cod. pen.).
Nel giudizio davanti a questa Corte sono intervenuti il Ministro della pubblica istruzione ed il Presidente del Consiglio dei ministri, i quali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, hanno preliminarmente sollevato l'eccezione di manifesta irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, perché la norma impugnata (art. 15, comma primo, legge 29 giugno 1939, n. 1497) non trova applicazione nel procedimento penale per il reato di cui all'art. 734 del codice penale.
Considerato in diritto
Questa Corte ha già avuto più volte occasione di affermare (cfr. sentenze nn. 45 e 60 del 1972) che é manifestamente irrilevante nel giudizio di merito la questione di legittimità costituzionale di una norma che il giudice non deve né direttamente, né indirettamente applicare perché estranea al thema decidendum.
Nella specie il pretore di Muro Lucano doveva:
a) decidere in limine se fosse ammissibile la costituzione di parte civile dell'Amministrazione per ottenere il risarcimento del danno derivato dalla contravvenzione di cui all'articolo 734 cod. pen., contestata;
b) e, ammessa la costituzione di parte civile, accertare, con sentenza, se sussistessero gli estremi dell'art. 734 citato.
Conseguentemente ogni questione circa l'applicazione del menzionato art. 15, comma primo, della legge n. 1497 del 1939 non aveva carattere pregiudiziale, né comunque aveva influenza sull'oggetto del giudizio penale, in quanto concerneva i provvedimenti che l'Amministrazione avrebbe potuto prendere "indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale", come in detto articolo é testualmente espresso.
Pertanto, la questione esula dai limiti consentiti nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale e deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), sollevata dal pretore di Muro Lucano, con ordinanza 24 febbraio 1973, in riferimento all'art. 9, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1975.