ORDINANZA N. 38
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott- Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1973 dal pretore di Andria nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari, l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale di Roma e Diomede Savino ed altri, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 23 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe viene sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con r.d.28 aprile 1938, n. 1165, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che nessuna delle parti si é costituita nel presente giudizio.
Considerato che questione in tutto identica a quella sollevata con detta ordinanza la Corte ha avuto occasione di esaminare e decidere con sentenza n. 159 del 22 dicembre 1969, con la quale é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi terzo e settimo dell'art. 32 del citato testo unico, limitatamente alle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 del codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo;
che nell'ordinanza ora in esame non vengono addotti nuovi argomenti né sono prospettati diversi motivi che valgano a giustificare una totale o più ampia dichiarazione d'incostituzionalità della disposizione impugnata.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sollevata dal pretore di Andria, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975
Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1975.