Sentenza n. 20 del 1975
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SENTENZA N. 20

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 luglio 1926, n. 1331 (Costituzione della Associazione nazionale per il controllo della combustione), convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1132, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1972 dal tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Ciabattoni Dante, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1974 i1 Giudice relatore Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 10 aprile 1972 nel procedimento penale in grado di appello a carico di Ciabattoni Dante, imputato della contravvenzione di cui all'art. 112 del r.d. 12 maggio 1927, n. 824, per avere tenuto in esercizio un impianto di autoclave senza il preventivo controllo da parte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, nonché imputato della contravvenzione di cui all'art. 651 C. P., per essersi rifiutato di declinare le proprie generalità ad un agente tecnico della detta associazione, il tribunale di Ascoli Piceno ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 luglio 1926, n. 1331 (convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1132), istitutivo dell'Ente suddetto, ritenendo che tale norma, per la parte che attiene alla obbligatorietà della associazione gli esercenti determinati apppressione di vapore o a gas e di determinati apparecchi ed impianti per la combustione, sia lesiva dei principi della libertà e volontarietà delle associazioni fra privati cittadini, e pertanto contrasti con gli artt. 13 e 18 della Costituzione.

Sul punto della rilevanza, il tribunale osserva che la risoluzione della questione é pregiudiziale, essendo state le contravvenzioni, ascritte al Ciabattoni, accertate da un agente tecnico della detta associazione.

L'ordinanza, debitamente comunicata e notificata, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 27 settembre 1972.

Avanti a questa Corte si é tempestivamente costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le proprie deduzioni il 29 luglio 1972.

L'Avvocatura contesta la fondatezza delle censure, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte concernente i limiti della così detta libertà negativa di associazione, che sarebbe esclusa nei casi in cui l'obbligatorietà dell'associazione tenda all'attuazione di fini pubblici, come sarebbero appunto quelli perseguiti dalla norma impugnata. Nega poi che, nella specie, ricorra l'applicabilità dell'art. 13 Cost., riguardante esclusivamente la garanzia della persona fisica, tutelata attraverso il rispetto della sicurezza personale.

Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Ascoli Piceno sottopone a questa Corte la questione concernente la pretesa illegittimità della norma istitutiva del Consorzio obbligatorio, denominate "Associazione per il controllo della combustione" (art. 1 d.l. 9 luglio 1926, n. 1331), rilevando che l'obbligatorietà sarebbe incompatibile con l'art. 18 Cost., in forza del quale al cittadino verrebbe garantita, in via assoluta, non solo la libertà positiva di associazione, ma, altresì, quella, negativa, di non partecipare, se non volontariamente, ad associazioni di qualsiasi natura.

In proposito, l'Avvocatura non contesta l'esistenza della invocata garanzia di libertà, ma afferma che l'attività della combustione esercitata con apparecchi a pressione di vapore o a gas é d indubbia rilevanza per l'interesse generale ed é stata conseguentemente regolata da provvedimenti normativi tendenti a dettare una disciplina organica e completa della materia, in rapporto ai due aspetti salienti, in cui si articola l'interesse generale suddetto, cioé la tutela dell'economia pubblica, attraverso il controllo dell'uso dei combustibili, e la garanzia della incolumità personale dei lavoratori addetti al settore.

Tali finalità renderebbero operanti nella specie le limitazioni che la giurisprudenza di questa Corte avrebbe ritenuto insite nella pur riconosciuta libertà negativa di associazione, e collegate, appunto, all'esistenza di determinati fini pubblici, il cui perseguimento autorizzerebbe l'istituzione di enti a struttura associativa obbligatoria.

2. - Deve osservarsi, al riguardo, che questa Corte ha in effetti già avuto occasione di rilevare che il precetto costituzionale del quale si discute, si risolve anche nella libertà del singolo di non partecipare ad associazioni se non di sua libera e volontaria scelta, precisando, peraltro, che ciò non esclude per lo Stato la facoltà di assicurare il raggiungimento di determinati fini pubblici attraverso l'istituzione di enti del tipo suddetto, sempreché l'associazione coattiva non violi un diritto, una libertà o un principio costituzionalmente garantito, ed il fine pubblico che si dichiara di perseguire non sia palesemente arbitrario, pretestuoso o artificioso (vedi sentenze nn. 69 del 1962 e 120 del 1973).

Alla stregua dei criteri sopra enunciati, l'istituzione della Associazione obbligatoria per il controllo della combustione rientra indubbiamente tra le facoltà del legislatore ordinario, compatibili con la garanzia della libertà di associazione apprestata dall'art. 18 della Costituzione. Al riguardo, appare, invero, decisivo il rilievo che, come si desume anche dai lavori preparatori, l'Associazione in parola persegue finalità sulla cui natura non é lecito alcun dubbio. Ed infatti é evidente, come esattamente sostiene l'Avvocatura, la pubblicità dell'interesse all'efficace sorveglianza sugli apparecchi ed impianti in discorso, sia ai fini della prevenzione degli incidenti, trattandosi di apparecchi pericolosi per le conseguenze che si possono produrre, sia ai fini del controllo sulla loro utilizzazione, per ottenere la maggiore economia di combustibile ed il massimo rendimento possibile in un Paese come l'Italia, che é tributario dell'estero per i combustibili di più largo consumo. Ed é, altresì, indubitabile che tali fini, per la loro generalità ed importanza, possono essere assunti come propri dallo Stato. La normativa istitutiva della Associazione, d'altra parte, puntualmente persegue detti scopi, come é reso evidente dall'esame della stessa, e segnatamente del r.d.l. 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, e del regolamento approvato con r.d. 12 maggio 1927, n. 824. Dette norme investono tutte le fasi della fabbricazione, dell'impianto, del funzionamento e della manutenzione degli apparecchi ed impianti in esame, prevedendo una serie di obblighi, accorgimenti ed adempimenti, tutti intesi ai fini sia della prevenzione degli incidenti (v. specialmente art. 1 d.l. n. 1331 del 1926 e tit. del Reg. n. 824 del 1927), sia del miglior rendimento degli apparecchi col minor consumo di combustibile (art. 1 cit. d.l. n. 1331 e tit. II del citato regolamento n. 824 del 1927).

Deve, pertanto, affermarsi che l'istituzione della Associazione obbligatoria per il controllo della combustione disposta con l'art. 1 citato d.l. n. 1331 del 1926 non contrasta con il principio della libertà di associazione sancito dall'art. 18 della Costituzione.

3. - Egualmente deve escludersi il preteso contrasto della norma impugnata con l'art. 13 della Costituzione, questione che il giudice a quo ha pure ritenuto di sottoporre a questa Corte. Secondo ciò che é dato desumere dall'ordinanza di rinvio, la norma impugnata contrasterebbe con l'invocato precetto costituzionale per gli stessi motivi dedotti in relazione all'art. 18 Cost., e cioé in quanto, rendendo obbligatoria l'Associazione in discorso, inciderebbe sulla libertà personale del cittadino, che l'art. 13 Cost., appunto, garantisce. Ma é di tutta evidenza che, nella specie, si é fuori del campo di applicazione della invocata garanzia costituzionale, la quale riguarda la tutela della libertà personale contro ogni forma di costrizione o limitazione fisica compiuta senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, e concerne quindi le guarentigie supreme dell'habeas corpus, mentre la norma impugnata, imponendo, per i descritti scopi di pubblico interesse, la partecipazione all'Associazione in esame, non vincola la libertà della persona né più né meno di quanto avvenga per effetto di qualsiasi altra norma precettiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del dl. 9 luglio 1926, n. 1331 (Costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione), convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1132, sollevata dal tribunale di Ascoli Piceno con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 13 e 18 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO

 

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1975.