Sentenza n.120 del 1973
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SENTENZA N. 120

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 (regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 gennaio 1971 dal pretore di Modena nel procedimento penale a carico di Campioli Geminiano, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971;

2) ordinanza emessa il 16 dicembre 1972 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Salinetti Millerio ed altri, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'11 aprile 1973.

Visti l'atto di costituzione del Presidente della Federazione nazionale dei Collegi di tecnici di radiologia medica, parte civile nel procedimento penale a carico di Salinetti Millerio ed altri, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1973 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Giuseppe Abbamonte, per il Presidente della Federazione nazionale dei collegi di tecnici di radiologia medica, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento penale a carico di Campioli Guglielmo, imputato del delitto di cui agli artt. 12, 14 e 16 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, per avere esercitato l'arte ausiliaria di radiologia medica presso la Casa di Riposo di Modena, senza essere iscritto nell'albo provinciale, il pretore di detta città, con ordinanza 19 gennaio 1971, accogliendo l'eccezione della difesa, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della menzionata legge, in riferimento agli artt. 3 e 18 della Costituzione.

La stessa questione, ma in riferimento soltanto all'art. 3 della Carta é stata sollevata dal tribunale di Roma con ordinanza 16 dicembre 1972 emessa nel corso del procedimento penale a carico di Salinetti Millerio.

Nel giudizio conseguito all'ordinanza del pretore di Modena, il Campioli non si é costituito, ma é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo la dichiarazione di infondatezza della questione.

Nel giudizio determinato dall'ordinanza del tribunale di Roma, si é costituito il Presidente della Federazione nazionale dei Collegi dei tecnici di radiologia, concludendo anch'egli per la dichiarazione di infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. - Le ordinanze del pretore di Modena e del tribunale di Roma sollevano l'identica questione di legittimità costituzionale, onde i due giudizi vanno riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - L'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, viene denunziato per violazione dell'art. 3 della Costituzione perché l'obbligo di iscrizione nell'albo provinciale per chi svolge l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica presso enti pubblici, che gli vietino di esercitare la medesima attività fuori degli enti medesimi, crea disparità di trattamento con le altre categorie di esercenti attività sanitaria che versino in analoga situazione; e per violazione altresì dell'art. 18 Cost. in quanto l'obbligatorietà della iscrizione si risolve in una violazione della libertà di associarsi o meno a collegi od associazioni che non presentino alcun vantaggio per il singolo tecnico di radiologia, inquadrato in un diverso apparato pubblicistico.

3. - La questione non é fondata.

Si deve premettere che mentre le parti in causa hanno a lungo discusso sulla interpretazione da dare alla norma impugnata in merito all'ambito di applicazione dell'obbligo di iscrizione nell'albo provinciale, la Corte ritiene che, ai fini della soluzione della proposta questione di legittimità costituzionale, non é necessario accertare se coloro i quali esercitano l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica alle dipendenze di enti pubblici con espresso divieto di svolgere la stessa attività per conto di altri, siano, o non siano, obbligati alla iscrizione nell'albo provinciale. Infatti nell'un caso e nell'altro la proposta questione non ha fondamento, come é avvalorato anche dalle tesi sostenute dall'Avvocatura dello Stato e dal difensore del Presidente della Federazione nazionale dei Collegi dei tecnici di radiologia medica, i quali, pur essendo di parere nettamente contrario sulla interpretazione dell'art. 12 (il primo ritiene che i tecnici in parola non sono obbligati alla iscrizione, ed il secondo, invece, conformemente alla ordinanza di rimessione, sostiene che tale obbligo sussiste), pervengono poi, entrambi, alla conclusione che la questione di legittimità costituzionale non é fondata.

4. - L'art. 12 in esame non viola il principio di uguaglianza.

Pur a voler supporre che l'effettivo esercizio dell'arte sanitaria di tecnico di radiologia medica sia subordinato alla iscrizione nell'albo provinciale anche per i dipendenti di enti pubblici, i quali vietino loro l'esercizio della libera professione, sicché si verrebbe a creare per costoro un trattamento differenziato rispetto agli altri sanitari soggetti alla disciplina dell'Ordine o del Collegio limitatamente all'esercizio della libera professione (art. 10 del d.l.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, le cui norme sono estese dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1049, alle infermiere professionali, alle assistenti sanitarie ed alle vigilatrici di infanzia), il supposto trattamento differenziato sarebbe pienamente giustificato dalla particolare delicatezza dei compiti affidati ai tecnici di radiologia. Infatti, l'esercizio dell'arte ausiliaria di radiologia é soggetto alla vigilanza del Ministero della sanità; e sono di spettanza dei ripetuti tecnici la manutenzione degli apparecchi di radiologia, di radio isotopi, di cobalto betratone, e di altre radiazioni ad alta energia, la prefissione dei dati radiografici, le centrature del tubo radiogeno sull'organo da esaminare, la decontaminazione ed il controllo della vetreria e degli oggetti od ambienti contaminati. Inoltre, costoro debbono essere assicurati contro le malattie e le lesioni conseguenti alla azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (legge 20 febbraio 1958, n. 93; legge 4 agosto 1965, n. 1103, e d.P.R. 6 marzo 1968, n. 680). Tutto ciò dà spiegazione delle apprezzabili ragioni che hanno indotto il legislatore ad emanare per questi tecnici norme particolari che si discostano in alcuni punti dalla normativa per i sanitari in genere.

L'art. 12 non é neppure in contrasto con il principio della libertà di associazione, garantita dall'art. 18 della Costituzione.

La legittimità dell'obbligo dell'iscrizione negli albi professionali é stata già dichiarata dalle sentenze di questa Corte n. 69 del 1962, e nn. 11 e 98 del 1968. Dopo avere riconosciuto che l'art. 18 garantisce la libertà di associazione sotto l'aspetto positivo e sotto l'aspetto negativo, come libertà di non associarsi, la Corte ha affermato che, tuttavia, in questa seconda ipotesi, non può disconoscersi il potere dello Stato di creare enti a struttura associativa per il raggiungimento e la tutela di fini pubblici; onde l'obbligo imposto della iscrizione a siffatti enti si pone come limite alla libertà di non associarsi, limite ammesso a tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti.

Orbene, non può mettersi in dubbio che il legale riconoscimento delle associazioni di liberi esercenti un'arte od una professione mira alla tutela sia dei privati che si avvalgono dell'opera dei professionisti, sia delle stesse classi professionali. E la disciplina giuridica delle libere professioni si basa sulla iscrizione negli albi, che importa la sussistenza di determinati titoli e di altri requisiti, l'uso del potere disciplinare nei confronti degli iscritti, e la salvaguardia degli interessi della categoria. Pertanto, come si é statuito in merito alla obbligatorietà della iscrizione nell'albo dei giornalisti, parimenti deve affermarsi, anche nei confronti dei tecnici di radiologia sanitaria, che l'iscrizione obbligatoria nell'albo professionale non viola l'art. 18 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 (regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 18 della Costituzione dalle ordinanze del pretore di Modena e del tribunale di Roma, indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1973.