ORDINANZA N. 291
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del d.l. C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1973 dal Consiglio di Stato - adunanza plenaria - sul ricorso di Romeo Vincenzo contro il Ministero della sanità ed il Comitato antimalarico della Regione Calabria, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974.
Visto l'atto di costituzione del Ministero della sanità;
udito nella camera di consiglio del 7 novembre 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che con ordinanza del 14 giugno 1973 del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, emessa sul ricorso di Vincenzo Romeo contro il Ministero della sanità ed altro, é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, secondo cui "al personale pensionato comunque assunto in servizio civile non di ruolo" non é dovuta l'indennità per cessazione dal servizio;
che davanti a questa Corte si é costituito solo il Ministero della sanità a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione; e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato che la norma oggetto della denuncia con sentenza n. 236 del 1974 é stata dichiarata costituzionalmente illegittima;
che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione come sopra prospettata.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 9, ultimo comma, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello stato), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 236 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1974.