Ordinanza n. 283 del 1974
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ORDINANZA N. 283

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1973 dal pretore di Milazzo nel procedimento penale a carico di Formica Giuseppe, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, nella parte in cui prescrive la nomina del difensore d'ufficio all'imputato da parte del pretore nel decreto di citazione a giudizio, senza il preventivo avviso ad esso imputato per la nomina di un difensore di fiducia, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che questione identica é stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 197 del 1972

 e manifestamente infondata con ordinanza n. 6 del 1974, in considerazione della natura speciale del procedimento penale dinanzi al pretore (sent. n. 16 del 1970);

che non sono stati addotti né sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi dal proprio orientamento giurisprudenziale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1974.