ORDINANZA N. 283
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1973 dal pretore di Milazzo nel procedimento penale a carico di Formica Giuseppe, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, nella parte in cui prescrive la nomina del difensore d'ufficio all'imputato da parte del pretore nel decreto di citazione a giudizio, senza il preventivo avviso ad esso imputato per la nomina di un difensore di fiducia, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Considerato che questione identica é stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 197 del 1972
e manifestamente infondata con ordinanza n. 6 del 1974, in considerazione della natura speciale del procedimento penale dinanzi al pretore (sent. n. 16 del 1970);che non sono stati addotti né sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi dal proprio orientamento giurisprudenziale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1974.