ORDINANZA N. 281
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 25 febbraio 1971, n. 110 (Interpretazione autentica dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa), promossi con ordinanze emesse dal tribunale di Roma il 12 febbraio, l'11 giugno, il 5 novembre ed il 3 dicembre 1973 e il 14 gennaio 1974 in 16 procedimenti civili vertenti tra il Banco di Roma, Antonelli Sergio, la Società Zoovit ed altri e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritte nel registro ordinanze ai nn. 51,52 e da 147 a 160 dell'anno 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974 e n. 153 del 12 giugno 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 25 febbraio 1971, n. 110, in riferimento agli artt. 41 e 53 della Costituzione.
Considerato che identica questione é già stata dichiarata non fondata con sentenza 19 giugno 1974, n. 175
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Arduino SALUSTRI - Cancelliere