SENTENZA N. 217
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale delliart. 71 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1972 dal pretore di Sorrento nel procedimento penale a carico di Aiello Salvatore e Guarino Erminio, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.
Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice relatore Angelo De Marco.
Ritenuto in fatto
Il 23 novembre 1970 alle ore 5,30, nel territorio del Comune di Vico Equense tre guardie giurate dell'Associazione nazionale libera caccia fermavano i cacciatori Erminio Guarino e Salvatore Aiello, contestando loro l'esercizio di caccia in ore notturne, lungo una strada comunale e nei pressi di case di abitazione e sequestrando loro alcune cartucce, mentre non potevano procedere al sequestro dei fucili, perché i due cacciatori si erano rifiutati di consegnarli.
In base al relativo verbale di denunzia, il pretore di Sorrento, con decreti penali in data 22 e 30 gennaio 1971, condannava il Guarino e l'Aiello alla pena dell'ammenda di complessive lire 100.000 per violazione dell'art. 32, in relazione agli artt. 10 e 11 del t.u. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. l016, nonché per violazione dell'art. 650 c.p. per inosservanza dell'obbligo di consegnare le armi.
In sede di giudizio di opposizione avverso i suddetti decreti, il pretore di Sorrento, con ordinanza 15 gennaio 1972, accogliendo analoga eccezione della difesa degli opponenti, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 71 del citato t.u. n. l016 del 1939, nella parte in cui dispone che "in caso di contestata contravvenzione gli agenti debbono sempre sequestrare le armi o gli arnesi, nonché la cacciagione".
La non manifesta infondatezza veniva motivata con il richiamo delle sentenze di questa Corte 5 luglio 1968, n. 86, e 3 dicembre 1969, n. 148.
Dopo gli adempimenti di legge, non essendovi stati costituzione e intervento di parte, il giudizio come sopra promosso viene all'esame della Corte, convocata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Considerato in diritto
L'art. 71 del t.u. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. l016, dispone (comma secondo) che gli agenti addetti alla vigilanza, in caso di contestata contravvenzione, debbono sempre sequestrare le armi o gli arnesi nonché la cacciagione.
Con l'ordinanza di rinvio, richiamati i principi affermati con le sentenze di questa Corte n. 86 del 1968 e n. 148 del 1969, riguardanti l'obbligo di osservare, in conformità con il precetto dell'art. 24 della Costituzione, sia negli atti di polizia giudiziaria preliminari all'istruzione, sia nell'istruzione sommaria, da qualsiasi organo eseguita (P.M., pretore), la garanzia per il rispetto del diritto di difesa dell'imputato preveduta per l'istruzione formale, si prospetta l'illegittimità costituzionale del sequestro preveduto nella riportata parte dell'art. 71 del t.u. n. l016, in quanto quella garanzia non prevede.
Nell'ordinanza si ricorda anche che questa Corte, con la sentenza n. 148 del 1969, dichiarò, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 222 c.p.p. "nella parte in cui esclude che al sequestro si applichino gli artt. 390 e 304 quater".
Con le sentenze richiamate nell'ordinanza di rinvio la Corte ha in effetti affermato che sia nella fase di indagini preliminari, sia in sede di istruzione sommaria, da qualsiasi organo eseguita, debbano essere osservate le norme dell'istruzione formale dirette ad assicurare l'esercizio in concreto del preminente diritto di difesa dell'imputato sancito dall'art. 24 della Costituzione.
In particolare, per quanto riguarda il sequestro del corpo di reato, preveduto nel secondo comma dell'art. 222 c.p.p., si é affermato che le norme sulla istruzione formale debbono essere osservate in ogni caso e non soltanto "in quanto possibile", come in tale comma era disposto, per l'evidente esigenza di non lasciare affidata alla discrezionalità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria la valutazione circa la possibilità in concreto di osservare quelle norme, venendone così a vanificare, in sostanza, le finalità.
Come chiaramente risulta sia dalla motivazione, sia dal dispositivo della richiamata sentenza n. 148 del 1969, peraltro, le norme sull'istruzione formale da osservare in ogni caso sono quelle dell'art. 304 quater c.p.p., relative al deposito del verbale di sequestro e conseguente avviso al difensore, e dell'art. 390.
Entro questi limiti, pertanto, la sollevata questione deve riconoscersi fondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 71 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), nella parte in cui esclude l'applicazione degli artt. 304 quater e 390 del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1974.