SENTENZA N. 214
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 93 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1972 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Aielli Alfredo e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello Stato e di Campori Bianca vedova Aielli;
udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1974 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione finanziaria.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento per opposizione ad ingiunzione fiscale promosso dal sig. Aielli Alfredo contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, la Corte d'appello di Roma ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, sull'imposta di registro, in quanto sia interpretato nel senso che, nell'ipotesi di più debitori solidali d'imposta, l'Amministrazione finanziaria, ove abbia provveduto a notificare l'accertamento di maggior valore nel termine stabilito dall'art. 21 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, ad almeno uno dei coobligati, possa procedere alla notifica nei confronti degli altri entro il più ampio termine di prescrizione.
Secondo quanto si assunse nell'ordinanza di rimessione tale sistema contrasterebbe con l'art. 24, comma primo, Cost. a causa delle maggiori difficoltà che in ordine all'apprestamento di una efficace difesa nei confronti del Fisco potrebbero derivare ai coobligati cui la notifica sia effettuata, anziché entro il breve termine di decadenza di cui all'art. 21 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, entro quello più ampio di prescrizione.
Nel giudizio innanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si é costituito il Ministero delle finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Secondo l'assunto dell'Avvocatura la norma impugnata non ostacolerebbe né renderebbe più difficoltoso il diritto del contribuente ad agire in giudizio per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi poiché i termini per ricorrere decorrono per i coobligati dal momento in cui é stata eseguita nei confronti di ognuno di essi la notifica dell'accertamento di maggior valore del bene trasferito.
Nel giudizio si é costituita anche la difesa del contribuente chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità della norma denunziata.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza 13 marzo 1972 in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, sull'imposta di registro, in riferimento all'art. 24, comma primo, della Costituzione.
Secondo l'ordinanza il citato art. 93 (ancora applicabile ratione temporis alla fattispecie che ha dato origine al presente giudizio: art. 77 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634), in quanto sancisce l'obbligo solidale di determinati soggetti al pagamento dell'imposta di registro, consentirebbe all'Amministrazione finanziaria, ove abbia validamente notificato l'accertamento ad almeno uno dei coobbligati nel termine di decadenza (un anno) stabilito dall'art. 21 in riferimento all'art. 20 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, di procedere alla notifica agli altri condebitori entro il più ampio termine di prescrizione. Ciò, secondo il giudice a quo, determinerebbe la pratica impossibilità o comunque maggiori difficoltà per il contribuente di apprestare una efficace difesa nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (così ad esempio in caso di svalutazione della moneta che segua a distanza di anni l'atto di trasferimento colpito dal tributo) e comporterebbe violazione del principio di cui al primo comma dell'art. 24 della Costituzione.
2. - Giova premettere che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1968, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei già citati artt. 20 e 21 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, limitatamente alla parte in cui faceva decorrere dalla contestazione dell'accertamento di maggior imponibile nei confronti di uno solo dei coobbligati al pagamento dell'imposta il termine perentorio di un mese per l'impugnazione non solo nei riguardi del soggetto cui era stato notificato l'accertamento ma anche nei riguardi degli altri condebitori solidali. Tale sentenza fu seguita da altra di questa Corte (n. 139 del 1968) la quale, con riferimento all'imposta sulle successioni, dichiarò illegittimo per analoghi motivi l'art. 66 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270. A seguito di queste pronunzie, ed in relazione ad altra problematica, la giurisprudenza ordinaria é ormai orientata nel senso che la tempestiva e valida notificazione dell'accertamento di maggior valore ad uno dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, se non determina più la definitività dell'accertamento nei confronti di tutti gli altri coobbligati serve ad evitare la decadenza dell'amministrazione dal diritto di vedere accertato. il maggior valore nei confronti di questi ultimi.
Ovviamente si potrà rendere il detto accertamento opponibile a ciascuno di essi solo attraverso la notifica fattagli da parte dell'ufficio finanziario (dalla quale decorrono i termini a di lui carico) ovvero a seguito dell'utilizzazione, da parte del condebitore cui sia stato notificato l'accertamento stesso, di uno di quei mezzi che l'ordinamento predispone perché ogni debitore solidale possa rendere opponibile ai condebitori gli eventi che intervengono tra lui e il creditore.
Tale indirizzo interpretativo risulta largamente condiviso anche in dottrina e lo stesso giudice a quo ne prende atto per quindi criticare la norma sotto il profilo sopra accennato.
3. - occorre quindi domandarsi se la norma così intesa comporti lesione del diritto di difesa dei coobbligati cui l'avviso di accertamento di maggior valore sia stato notificato anziché entro il breve termine annuale di decadenza nel più ampio arco di tempo corrispondente al termine della prescrizione. orbene, i dubbi manifestati in proposito nell'ordinanza di rinvio non appaiono giustificati e la questione non é fondata.
Questa Corte ha più volte ribadito che il precetto costituzionale di cui al primo comma dell'art. 24 risulta violato solo quando sia imposto un onere tale o vengano prescelte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa da parte di uno qualunque degli interessati.
Non si può ravvisare nella norma impugnata, nel contenuto accettato dall'ordinanza di remissione, una siffatta limitazione all'esercizio del diritto di difesa.
Basti considerare che, come si é già accennato, i termini per impugnare l'accertamento decorrono, per ciascuno dei coobbligati, dal momento della notifica e che l'accertamento di maggior valore é ancorato, nei confronti di tutti, ai valori correnti, espressi in valuta, all'epoca del trasferimento quale fatto costitutivo della imposta di registro, valori che possono essere identificati anche a distanza di tempo, senza eccessiva difficoltà, attraverso una rilevazione retrospettiva e comparativa degli atti stipulati in quel tempo.
É da rilevare inoltre che l'Amministrazione finanziaria con sua circolare n. 55 del 30 settembre 1968, diramata a seguito della sentenza n. 48 del 1968 di questa Corte, ha prescritto agli uffici del registro di notificare l'accertamento a tutti i soggetti passivi del rapporto tributario. E va aggiunto, infine, che non é vietato ai coobbligati, nei riguardi dei quali non vi sia stata notifica, di intervenire a tutela del proprio interesse nella procedura instaurata a seguito dell'accertamento notificato ad altro coobbligato, ferma restando la indubbia convenienza per quest'ultimo di evocare (come si é già accennato), nella procedura di cui sia parte, gli altri condebitori, anche allo scopo di meglio tutelare i propri diritti in via di regresso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), sollevata in riferimento all'art. 24, comma primo, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1974.