Sentenza n. 139 del 1968
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SENTENZA N. 139

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE, 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 66 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Catanzaro sul ricorso di Esposito Pasquale contro l'Ufficio del registro di Nicastro, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 24 ottobre 1968 la relazione del Giudice Michele Fragali.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - La Commissione provinciale delle imposte di Catanzaro, con ordinanza 19 gennaio 1967, ha promosso questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dell'art. 66 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, sulle imposte di successione, che obbliga solidalmente al pagamento delle stesse le persone ivi considerate, ove detta norma sia interpretata nel senso che, nella ipotesi di più condebitori solidali d'imposta, decade dal diritto di contrastare il valore accertato anche quel contribuente cui non sia stato notificato l'accertamento di valore che la Amministrazione reputa doversi attribuire ai beni caduti in successione, sufficiente essendo che quel valore sia stato notificato ad uno degli altri condebitori solidali.

2. - L'ordinanza é stata notificata il 10 maggio 1967 alla parte e al Presidente del Consiglio dei Ministri ed il successivo giorno 11 al Ministro delle finanze. In data 12 maggio 1967 é stata comunicata ai Presidenti delle due Camere, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.

Nessuno é comparso innanzi a questa Corte, e il giudizio é perciò proseguito secondo le norme di cui all'art. 26 della Legge 11 marzo 1953, n. 87.

 

Considerato in diritto

 

1. - Nonostante la forma ipotetica data all'ordinanza, é da ritenere che sostanzialmente essa adotta, della norma sottoposta all'esame della Corte, l'interpretazione dalla quale deriverebbe la illegittimità denunciata.

Infatti, dapprima richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l'accertamento tributario ha efficacia nei confronti di tutti i condebitori solidali di un'imposta, anche se, per avventura, non abbiano avuto legale conoscenza dell'accertamento medesimo; e considera poi che questa interpretazione escluderebbe la tutela giurisdizionale del condebitore perché i termini perentori per la presentazione del ricorso alle commissioni tributarie decorrerebbero anche contro di lui, per quanto a lui sia ignota la decorrenza di essi. Cosicché, in definitiva, é l'interpretazione della Cassazione che il giudice a quo fa propria.

2. - La questione proposta risulta identica a quella decisa con sentenza 16 maggio 1968, n. 48, a proposito di un accertamento di valore per l'imposta di registro fatto valere contro il condebitore solidale: allora però veniva in discussione l'art. 20 del R.D. 7 agosto 1936, n. 1639, che si riferisce a tutte le imposte sui trasferimenti di ricchezza. Con tale sentenza questa norma venne dichiarata illegittima, limitatamente alla parte per la quale, dalla contestazione dell'accertamento di maggiore imponibile nei confronti di uno solo dei coobbligati, faceva decorrere i termini per l'impugnazione giurisdizionale anche nei confronti degli altri. Oggi il giudice a quo trae lo stesso principio dichiarato illegittimo dall'art. 66 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, e non vi sono ragioni per addivenire, in questa causa, a soluzione diversa da quella accolta nella precedente sentenza.

Il predetto art. 66 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contiene disposizioni formalmente autonome da quelle che si leggono nel predetto art. 20 del R.D. 7 agosto 1936, n. 1639; epperò la Corte ritiene che sia il caso di emettere per essa autonoma pronuncia di illegittimità costituzionale nei termini adottati dalla sentenza precedente.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3270, sulle imposte di successione, nella parte per la quale la notificazione ad uno solo dei coobbligati solidali dell'accertamento di valore relativo ai beni caduti in successione, fa decorrere i termini per l'impugnazione giurisdizionale anche nei confronti degli altri.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1968.

 

 

Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE 

 

 

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1968.