ORDINANZA N. 169
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1973 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Romanetto Maria Elisabetta e Cottini Luigi, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1974.
Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 gennaio 1973 dalla Corte d'appello di Torino nel corso di un procedimento civile vertente tra Romanetto Maria Elisabetta e Cottini Luigi, é stata sollevata, in riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione ed all'art. 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, nonché agli artt. 5 e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio";
che nessuno si é costituito in giudizio.
Considerato che la medesima questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza 6 dicembre 1973, n. 176, e manifestamente infondata con ordinanza 2 maggio 1974, n. 127, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" sollevata - in riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione ed all'art. 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, nonché agli artt. 5 e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, - con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con la
sentenza n. 176 del 6 dicembre 1973e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 127 del 2 maggio 1974.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere