ORDINANZA N. 127
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di sciogli mento del matrimonio), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 maggio 1973 dalla Corte d'appello dell'Aquila nel procedimento civile vertente tra Masciocchi Nanda e Manenti Alessandro, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10 ottobre 1973;
2) ordinanza emessa il 30 marzo 1973 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile vertente tra Pecile Rosa e Del Negro Rino, iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973;
3) ordinanza emessa il 30 maggio 1973 dal tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra De Castro Mario e Gravili Rita, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 314 del 5 dicembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che con ordinanze emesse il 30 marzo 1973 dalla Corte di appello di Trieste nel corso di un procedimento civile tra Pecile Rosa e Del Negro Rino, il 30 maggio 1973 dal tribunale di Lecce nel corso di un procedimento civile tra De Castro Mario e Gravili Rita ed il 29 maggio 1973 dalla Corte di appello dell'Aquila nel corso di un procedimento civile tra Masciocchi Nanda e Manenti Alessandro sono state sollevate, in riferimento agli artt. 7, 29 e 138 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio";
che nessuno si é costituito in giudizio.
Considerato che questioni identiche o strettamente analoghe sono state dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza 6 dicembre 1973, n. 176, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevate in riferimento agli artt. 7, 29 e 138 della Costituzione dalla Corte di appello di Trieste, dal tribunale di Lecce e dalla Corte di appello dell'Aquila con le ordinanze di cui in epigrafe e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 176 del 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1974.