ORDINANZA N. 159
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, in relazione all'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1973 dal pretore di Oristano nel procedimento penale a carico di Meli Mario ed altro, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.
Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, in relazione all'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932 e in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non include l'avviso di procedimento nel novero degli atti interruttivi della prescrizione;
che in questa sede non vi é stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che con sentenza n. 155 del 1973 questa Corte ha dichiarato non fondata la stessa questione;
che non sono stati prospettati profili nuovi né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la sua precedente giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, in relazione all'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nella parte in cui non annovera l'avviso di procedimento (ora comunicazione giudiziaria) tra gli atti interruttivi della prescrizione, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 155 del 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 maggio 1974.