Sentenza n. 149 del 1974
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SENTENZA N. 149

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 45 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), nel testo modificato con gli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, promossi con tre ordinanze emesse il 22 gennaio 1972 dal pretore di Noci nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Lippolis Luigi, Di Mola Francesco e Perrini Cosimo, iscritte ai nn. 55, 56 e 57 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 90 del 5 aprile 1972.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 22 gennaio 1972 nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Lippolis Luigi, Di Mola Francesco e Perrini Cosimo il pretore di Noci ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 45 del r.d.1. 15 ottobre 1925, n. 2033, modificati con legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 102 della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che la disciplina dettata dalle norme impugnate per la revisione delle analisi in tema di frodi alimentari ad opera di determinati istituti - ancorché integrata con le garanzie di cui agli artt. 304 bis, 304 ter, 304 quater e 390 del codice di procedura penale riconosciute applicabili con sentenza n. 149 del 1969 della Corte costituzionale - appare incostituzionale sotto profili diversi da quelli già esaminati. A parte i gravi inconvenienti d'ordine pratico - quali il notevole ritardo nella esecuzione della revisione ed il frequente deterioramento dei campioni da analizzare - che si verificherebbero con tale sistema senza possibilità di intervento da parte del giudice per evitarne le conseguenze, evidente sarebbe la disparità tra la disciplina dettata dal codice di rito in tema di perizie e la disciplina apprestata dalle norme impugnate per la revisione delle analisi. Nella revisione da affidarsi ad appositi istituti non opererebbero, infatti, le garanzie stabilite dagli artt. 315 bis, 316, 317 e 321 c.p.p. riguardanti rispettivamente la ricusazione e il giuramento del perito, i poteri direttivi del giudice sulla perizia e le sanzioni disciplinari a carico del perito con possibilità della sua sostituzione. Da ciò il contrasto sia con l'art. 3 che con l'art. 24 della Costituzione.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si é costituito.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le tre ordinanze del pretore di Noci, indicate in epigrafe, hanno ad oggetto l'identica questione di legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi, opportunamente riuniti, vengono decisi con unica sentenza.

2. - Il giudice a quo ritiene che la disciplina dettata in tema di frodi alimentari dagli artt. 44 e 45 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 - nel testo modificato con gli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 - sia costituzionalmente illegittima, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione, nella parte in cui riservando a determinati istituti il procedimento di revisione delle analisi essa non consente l'applicabilità delle garanzie previste per le normali perizie dagli artt. 315 bis, 316, 317 e 321 del codice di procedura penale, concernenti rispettivamente la ricusazione ed il giuramento del perito, i poteri direttivi del giudice sulla perizia e le sanzioni disciplinari a carico del perito con possibilità della sua sostituzione.

3. - La questione non é fondata.

Per quanto concerne il denunciato contrasto con gli artt. 24 e 102 Cost. é sufficiente ricordare che la Corte ha già avuto modo di affermare che l'attribuzione del compito di revisione delle analisi su sostanze di uso agrario a determinati istituti indicati dalla legge rappresenta una limitazione nella scelta del perito da parte del giudice voluta dal legislatore affinché, per una migliore tutela dell'imputato, "l'accertamento, in materia così delicata e per molta parte opinabile, sia opera di istituti specializzati che diano in se garanzia per la serietà dell'indagine e per l'attrezzatura tecnica necessaria al compimento degli esami" (sent. n. 63 del 1963).

É stato conseguentemente escluso, con detta pronuncia, che gli artt. 1 e 2 della legge n. 190 del 1958 (che hanno modificato gli artt. 44 e 45 del r.d.l. n. 2033 del 1925) compromettano il diritto di difesa e la funzione giurisdizionale osservandosi che il giudice non deve necessariamente attenersi ai risultati delle analisi di revisione, ma conserva inalterati i suoi poteri di valutazione e di decisione sull'accertamento compiuto dagli istituti.

Del pari insussistente é il contrasto ravvisato con l'art. 3 della Costituzione. É evidente che se in sede di revisione dell'analisi non possono trovare applicazione norme come quelle indicate dal pretore di Noci - riguardanti il giuramento dei periti, la possibilità della loro sostituzione e ricusazione - ciò dipende dal fatto che l'accertamento peritale viene in questo caso rimesso ad appositi istituti la cui particolare posizione non é in alcun modo assimilabile a quella dei periti che ricevono un personale incarico da parte del giudice ai sensi dell'art. 314 del codice di procedura penale.

Esiste, infatti, una sostanziale differenza tra organi pubblici, facenti parte della pubblica amministrazione, che istituzionalmente attendono ad una indagine tecnica ad essi affidata dalla legge e soggetti privati che, in ragione delle loro particolari cognizioni di determinate scienze o arti, vengono di volta in volta discrezionalmente scelti dal giudice per l'espletamento di una perizia.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 45 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la "Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari" nel testo modificato con gli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, sollevata dal pretore di Noci con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione.

 Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 29 maggio 1974.