Sentenza n. 142 del 1974
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SENTENZA N. 142

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 109, ultimo comma, del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1972 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Ciolfi Manfredo e Molinaro Torquato, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973.

Visti gli atti di costituzione di Ciolfi Manfredo e di Molinaro Torquato;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;

uditi l'avv. Antonio Ciampi, per il Ciolfi, e l'avv. Filippo Lubrano, per il Molinaro.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza 6 marzo 1972, emessa nel procedimento civile vertente tra Ciolfi Manfredo e Molinaro Torquato, il tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del t.u. delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare, approvato con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, nella parte in cui detta norma rimette "al giudizio discretivo ed insindacabile del collaudatore ovvero di un funzionario del Genio civile" l'accertamento della somma da rimborsarsi dal subentrante ad un precedente assegnatario di alloggio cooperativo per spese e miglioramenti da quest'ultimo effettuati.

Ad avviso del tribunale la norma denunciata lederebbe il diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale sotto un duplice profilo. In primo luogo perché, affidando ad un organo amministrativo un accertamento le cui risultanze non possono essere sindacate nel merito e sono pertanto vincolanti, verrebbe a limitare la libertà di apprezzamento del giudice nella controversia a lui sottoposta, sottraendogli in sostanza il potere di decisione della causa.

In secondo luogo la norma contrasterebbe col fondamentale principio del contraddittorio sia perché essa non prescrive che le parti debbano essere previamente avvertite dell'accertamento, sia perché, nel corso del giudizio, nessuna possibilità é riconosciuta alle parti di discutere sulla realtà della situazione accertata dal momento che l'accertamento viene spesso concluso prima che l'azione giudiziale sia stata promossa e le sue risultanze sono vincolanti.

Conclude, pertanto, l'ordinanza per la non manifesta infondatezza della sollevata eccezione d'incostituzionalità ricordando la pronuncia emessa dalla Corte in una analoga situazione (sent. n. 70 del 1961).

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti il Molinaro Torquato, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Lubrano, e il Ciolfi Manfredo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ciampi.

2. - Nelle deduzioni, depositate in cancelleria il 13 gennaio 1973, la difesa del Molinaro, dopo aver ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte il principio dell'art. 24 Cost. non esige che a tutte le posizioni giuridiche soggettive dev'essere riconosciuta la stessa possibilità di tutela e che il legislatore ordinario ben può, in particolari fattispecie, prevedere un diverso sistema di tutela, sostiene che l'art. 109 del r.d. n. 1165 del 1938, proprio in considerazione di un particolare tipo di contestazione, ha rimesso gli accertamenti in esame al collaudatore o a un funzionario del Genio civile.

L'intervento di questo soggetto - ritenuto particolarmente idoneo dal legislatore, in relazione alla sua specifica competenza e posizione, ad effettuare le valutazioni di spese e di miglioramenti eseguiti in un appartamento cooperativo - non esclude la tutela giurisdizionale, né pone nel nulla i poteri del giudice, dato che questi, anche se non può sindacare nel merito la valutazione compiuta, può sempre determinare l'eventuale esistenza di difetti o di errori nell'accertamento dei dati e considerare eventuali contraddizioni o incongruenze del giudizio di valutazione sì da assicurare un effettivo controllo della determinazione emessa in via amministrativa.

Del pari, ad avviso della difesa, la norma denunciata non violerebbe la garanzia del contraddittorio essendo questa in modo soddisfacente assicurata nella fase che si svolge dinanzi al giudice nella quale, appunto, é dato accertare se il collaudatore abbia considerato tutti i dati rilevanti per una esatta valutazione delle spese e miglioramenti.

Priva di valore, infine, sarebbe la precedente statuizione della Corte richiamata dal tribunale poiché nel caso che ha dato luogo alla sentenza n. 70 del 1961 la tutela del diritto soggettivo era assolutamente esclusa in sede di giudizio, dipendendo il riconoscimento o meno del diritto dall'apprezzamento di merito ed insindacabile dell'organo amministrativo. Nella presente fattispecie, invece, non ci si trova di fronte ad una valutazione esclusivamente di merito, bensì ad una valutazione in parte di accertamento e in parte di discrezionalità tecnica, profili questi che possono essere utilmente censurati con l'esercizio di un potere di sindacato di legittimità.

3. - Nelle deduzioni costitutive depositate in cancelleria il 13 febbraio 1973 la difesa del Ciolfi sostiene, invece, che la norma impugnata é in palese contrasto con l'art. 24 della Costituzione. L'accertamento compiuto dal collaudatore o dal funzionario del Genio civile, essendo discretivo ed insindacabile, precluderebbe al giudice di esprimere il proprio apprezzamento sul punto principale della controversia, ossia sull'ammontare delle spese sostenute per le migliorie apportate all'alloggio.

La norma, inoltre, non consentendo alle parti interessate la possibilità di avvalersi degli ordinari mezzi istruttori, quali la nomina di consulenti di parte e la possibilità di assistere insieme ai consulenti agli accertamenti peritali che svolge l'organo amministrativo, non assicurerebbe la garanzia del contraddittorio.

 

Considerato in diritto

 

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Roma ha denunziato l'illegittimità costituzionale dell'art. 109, ultimo comma, del t.u. sull'edilizia popolare ed economica, approvato con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, il quale rimette "al giudizio discretivo ed insindacabile del collaudatore ovvero del funzionario da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici l'accertamento della somma da rimborsarsi" da colui che subentra ad un precedente assegnatario di alloggio cooperativo per spese e miglioramenti da quest'ultimo effettuati.

Ad avviso del giudice a quo la norma denunciata é in contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto lesiva sia del potere di decisione del giudice, cui sarebbe precluso ogni sindacato di merito sull'accertamento compiuto dall'organo amministrativo al di fuori delle normali indagini processuali, sia della tutela giurisdizionale delle parti.

2. - La norma impugnata va dichiarata incostituzionale nella parte in cui definisce "insindacabile" l'accertamento rimesso all'organo amministrativo.

É evidente, infatti, che per effetto di tale insindacabilità viene ad essere esclusa ogni possibilità di controllo di merito da parte del giudice e conseguentemente ogni suo potere di decisione sullo specifico oggetto della causa che nella specie verte unicamente sulla determinazione della somma da rimborsare al precedente assegnatario dell'alloggio cooperativo per acquisto del terreno, costo dei lavori e miglioramenti in proprio eseguiti.

Si verifica in altri termini che sul punto fondamentale della controversia, in cui vengono in discussione diritti soggettivi delle parti, la definizione del giudizio viene a dipendere dalla valutazione dell'organo amministrativo, non essendo in alcun modo consentito al giudice di vagliare criticamente e discostarsi dal risultato dell'accertamento cui é pervenuto il collaudatore o il funzionario del Genio civile.

Né vale in contrario obbiettare che all'organo giudicante rimane pur sempre un controllo di legittimità sull'operato dell'organo dell'amministrazione attiva, giacché la tutela giurisdizionale delle parti, nelle controversie di cui trattasi, può essere realizzata solo riconoscendo al giudice la piena sindacabilità delle determinazioni del tecnico dell'amministrazione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell' art. 109, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, nella parte in cui dispone che é "insindacabile" il giudizio rimesso al collaudatore ovvero al funzionario del Genio civile per l'accertamento della somma da rimborsarsi da colui che subentra ad un precedente assegnatario di alloggio cooperativo per spese e miglioramenti da quest'ultimo effettuati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22 maggio 1974.