Ordinanza n. 138 del 1974
 CONSULTA ONLINE 


 

ORDINANZA N. 138

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 134, 169, 266 e 304 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1973 dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Travagli Maurizio, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10 ottobre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Bologna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 169, 266 e 304 del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione;

che nel giudizio non vi é stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che le sopra indicate questioni sono già state dichiarate non fondate dalla Corte con la sentenza n. 186 del 27 dicembre 1973 dalla quale non é il caso di discostarsi, poiché né sussistono né sono stati addotti argomenti nuovi da valutare.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 169, 266 e 304 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dalla sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Bologna con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarate non fondate con sentenza n. 186 del 27 dicembre 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1974.