ORDINANZA N. 138
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 134, 169, 266 e 304 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1973 dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Travagli Maurizio, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10 ottobre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Bologna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 169, 266 e 304 del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione;
che nel giudizio non vi é stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che le sopra indicate questioni sono già state dichiarate non fondate dalla Corte con la sentenza n. 186 del 27 dicembre 1973 dalla quale non é il caso di discostarsi, poiché né sussistono né sono stati addotti argomenti nuovi da valutare.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 169, 266 e 304 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dalla sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Bologna con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarate non fondate con sentenza n. 186 del 27 dicembre 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1974.