SENTENZA N. 122
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), e dell'art. 52, prima parte, della legge 19 giugno 1940, n. 762 (Istituzione di una imposta generale sull'entrata), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1971 dal tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Muller Thomas ed altri, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972.
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1971, nel procedimento penale a carico di Muller Thomas ed altri, imputati del reato di cui all'art. 36 della legge 19 giugno 1940, n. 762, per aver falsamente dichiarato di aver corrisposto la imposta generale sull'entrata, il tribunale di Bolzano ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e 52, prima parte, della legge 19 giugno 1940, n. 762, i quali prevedono la facoltà, per gli ufficiali e gli agenti della polizia tributaria di accedere negli esercizi pubblici e nei locali adibiti ad azienda industriale e commerciale per eseguirvi verificazioni e ricerche, ai fini dell'accertamento, della cognizione e della definizione delle violazioni previste dalla legge concernente la imposta generale sull'entrata.
Secondo il giudice a quo, l'atto di perquisizione, configurandosi in ogni caso come un atto coercitivo diretto al sequestro di cose utili o necessarie all'accertamento di un reato e, quindi, come un atto del procedimento penale, deve essere sempre compiuto con le garanzie e le forme previste dal codice di procedura penale (artt. 304 bis, secondo comma, 304 ter, secondo capoverso, 332 e segg. c.p.p.).
L'ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.
Non essendovi costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, la causa viene decisa in camera di consiglio ai sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative.
Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, denunzia alla Corte l'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, nonché l'art. 52, primo comma, del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (convertito con la legge 19 giugno 1940, n. 762), sulla istituzione di una imposta generale sull'entrata. Poiché, tuttavia, l'art. 52 della legge n. 762 contiene soltanto una disposizione di rinvio, che rende applicabili alle violazioni relative alle norme sulla imposta sull'entrata quelle generali contenute nella legge n. 4 del 1929, le censure risultano sostanzialmente riferite soltanto al citato art. 35.
2. - Per l'esatta identificazione dei termini della questione, la Corte ritiene che la disposizione impugnata vada esaminata nel contesto, sostanzialmente unitario, costituito dallo stesso art. 35 e dai due articoli che lo precedono. Inseriti nella legge n. 4 sotto il capo II, del titolo secondo, relativo alle norme di procedura, essi disciplinano i poteri conferiti alla polizia tributaria per la repressione delle violazioni alle leggi finanziarie, differenziandoli a seconda che le violazioni stesse costituiscano reato o abbiano invece natura di meri illeciti amministrativi.
Per quelle costituenti reato (anzi solo determinati reati, elencati nel secondo comma), l'art. 33 abilita gli ufficiali della polizia tributaria a procedere a "perquisizione domiciliare" qualora abbiano notizia o fondato sospetto che essi siano stati compiuti. Invece, per le violazioni che, alla stregua dell'art. 34, non costituiscono reato, l'art. 35 abilita non solo gli ufficiali, ma anche gli agenti, della polizia tributaria ad accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale, per eseguirvi "verificazioni e ricerche". Per tali operazioni, come é detto nell'articolo 205 del Regolamento di servizio della Guardia di finanza, é inibito agli ufficiali ed agenti procedenti l'apertura di borse, valigie, casseforti e porte chiuse, che il contribuente o chi per esso si rifiuta di aprire. In sostanza, la polizia tributaria ha la facoltà di ricercare tutto il materiale documentario relativo alla attività delle aziende industriali e commerciali in materia fiscale, mediante l'esame o il controllo di documenti, registri o di eventuali apparecchiature idonee a fornire dati utili ai fini impositivi.
3. - Le considerazioni che precedono consentono quindi di stabilire che, quando gli ufficiali della polizia tributaria operano ai fini della persecuzione dei reati e compiono perquisizioni, essi agiscono come ufficiali di polizia giudiziaria e devono rispettare tutta la normativa relativa alle perquisizioni domiciliari compresa nel capo V del titolo II, del libro II del codice di procedura penale, con le garanzie di cui agli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso codice.
Quando invece gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria operano per accertare violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie le quali non costituiscono reato, ed a tale scopo effettuano nelle aziende verificazioni e ricerche, essi svolgono funzioni di polizia amministrativa che si risolvono nel potere di controllo e di vigilanza della attività privata spettante istituzionalmente alla pubblica Amministrazione.
Ora, la mancata previsione, nelle leggi, di garanzie atte ad assicurare che, durante le operazioni previste dal denunziato art. 35 il contribuente inquisito debba essere assistito dal difensore, non può importare violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perché la garanzia di difesa, come la Corte ha ritenuto più volte (cfr., da ultimo, sentenze n. 200 del 1970 n. 10 del 1971), é limitata al procedimento giurisdizionale, e a quei procedimenti istruttori o preistruttori strettamente connessi e preordinati alla attività giurisdizionale, mentre non si estende alla attività amministrativa diretta ad accertare l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge.
Per le stesse ragioni deve anche escludersi che possa, nel caso, parlarsi di violazione dell'art. 3, secondo comma, perché risultano oggettivamente ben differenziate fra loro le situazioni cui danno rispettivamente luogo le due forme di attività dei pubblici poteri, quella amministrativa e quella giurisdizionale.
Le proposte questioni devono essere pertanto dichiarate non fondate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, e dell'art. 52, primo comma, del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (convertito nella legge 19 giugno 1940 n. 762) sull'imposta generale sull'entrata; questioni proposte, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1974.