ORDINANZA N. 114
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e degli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1972 dal pretore di Ronciglione nel procedimento penale a carico di Boldorini Cesare e Marinangeli Corrado, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 31 maggio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1974 il Giudice relatore Angelo De Marco.
Ritenuto che il 30 aprile 1970, a cura di un movimento giovanile, veniva posto in vendita in Ronciglione un giornale denominato "Nuova dimensione" in numero unico, firmato da tale Corrado Marinangeli autodefinitosi redattore responsabile;
che nel giugno dello stesso anno veniva posta in vendita, sempre in Ronciglione e dallo stesso movimento, analoga pubblicazione, ugualmente denominata "Nuova dimensione" e definita numero unico, firmata da tale Cesare Boldorini, del pari autodefinitosi redattore responsabile;
che in seguito a denunzia dei carabinieri il Marinangeli ed il Boldorini venivano rinviati a giudizio davanti al pretore di Ronciglione per rispondere del reato di cui all'art. 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per avere pubblicato un giornale periodico senza la necessaria registrazione;
che detto pretore, con ordinanza 25 febbraio 1972, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 21 della Costituzione, degli artt. 3, 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nonché degli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
che secondo l'ordinanza le norme denunziate sarebbero in contrasto:
a) con l'art. 21 della Costituzione, perché richiedono determinati requisiti, tra i quali la buona condotta ed il superamento di un esame per acquistare la qualifica di giornalisti professionisti, normalmente necessaria al direttore responsabile affinché le pubblicazioni periodiche possano essere ammesse alla registrazione prescritta;
b) con l'art. 3 della Costituzione, perché i vari tipi di stampa periodica ed in particolare la stampa politica e sindacale, sono sottoposti a normative diverse in relazione alla persona del responsabile della pubblicazione e perché il sistema di riservare normalmente ai giornalisti professionisti e pubblicisti la nomina a direttori (o vice direttori) responsabili costituisce un ostacolo al pieno sviluppo della personalità umana, impedendo a chi non sia giornalista professionista di pubblicare giornali periodici.
Considerato che non viene contestata l'assoggettabilità a registrazione delle pubblicazioni di che trattasi;
che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in riferimento all'articolo 21 della Costituzione é già stata dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza 26 gennaio 1957, n. 31;
che del pari questa Corte con la sentenza n. 11 del 1968 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, degli artt. 29, 33, 34 e 35 della legge 5 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, denunziati con l'ordinanza in esame;
che, infine, con la decisione n. 2 del 1971 questa Corte ha dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della citata legge n. 69 del 1963;
che nell'ordinanza di rinvio non vi é alcun serio argomento che possa indurre a mutare avviso sulle statuizioni delle menzionate sentenze, mentre nelle rispettive motivazioni non solo trovano piena confutazione tutte le considerazioni poste a fondamento dell'ordinanza stessa ma sono affermati principi che ben - stante la sostanziale identità delle questioni - possono condurre (v. ord. n. 36 del 1970) alla estensione di quelle statuizioni anche a norme che nelle richiamate sentenze non formano oggetto di contestazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevata con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1974.