SENTENZA N. 86
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 596, comma primo, e comma terzo, n. 3, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1973 dal pretore di Stradella nel procedimento penale a carico di Crainz Guido, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento penale a carico di Guido Crainz, imputato del reato previsto e punito dall'art. 596 del codice penale, per avere offeso la reputazione di Bianca Valdata in Lombardi, il pretore di Stradella, avendo l'imputato chiesto di essere ammesso a provare i fatti da lui attribuiti alla Valdata e non avendo questa conceduto al querelato la prova liberatoria, con ordinanza del 31 marzo 1973, considerava rilevante e non manifestamente infondata e sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 596, comma primo e (comma terzo), n. 3, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 21, comma primo, e 24 della Costituzione.
A suo avviso la discrezionalità dalla legge prevista per il querelante, di chiedere formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito, inciderebbe sul diritto di difesa dell'imputato, con la conseguenza che, se il querelante non si giova di quella possibilità, all'imputato non é consentita la prova a sostegno dell'exceptio veritatis e quindi é impedito l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito senza limitazione alcuna dall'articolo 24, e che imputati in identica situazione vengono trattati in modo diverso (nel senso che solo ad alcuni di essi é consentita la prova dei fatti addebitati al querelante) in violazione del principio di eguaglianza.
Inoltre, l'art. 596 sarebbe in contrasto con l'art. 21 della Costituzione che, tutelando nel modo più ampio la libertà di espressione, postula - implicitamente ma necessariamente - che allorquando il diritto di manifestazione del pensiero entra in conflitto col diritto altrui al rispetto della propria reputazione ed onorabilità, sia concesso all'incolpato l'incondizionata facoltà di provare la verità delle sue affermazioni.
2. - L'ordinanza veniva ritualmente comunicata e notificata. Veniva infine pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 1 agosto 1973.
Davanti a questa Corte non si é costituita nessuna delle parti né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
La causa é per ciò trattata in camera di consiglio a norma dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Considerato in diritto
1. - Il pretore di Stradella, con l'ordinanza indicata in epigrafe, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 596, commi primo e terzo n. 3, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 21, comma primo, e 24 della Costituzione.
2. - La Corte ha già avuto modo di valutare dal punto di vista della conformità a Costituzione alcuni aspetti delle norme denunciate.
Con la sentenza n. 175 e con la successiva ordinanza n. 188 del 1971, in sede di esame della legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 596 in riferimento all'art. 21, comma primo, della Costituzione, ha ritenuto, a proposito dell'ipotesi di diffamazione col mezzo della stampa, che l'esercizio del diritto di informazione ponesse il giornalista in condizione di invocare l'esimente prevista dall'art. 51 del codice penale e che quindi fosse nei di lui confronti inoperante il divieto della prova liberatoria.
E con la sentenza n. 103 del 1973, limitatamente al disposto dell'art. 596, comma terzo n. 3, ha escluso che sussistesse il denunciato contrasto con gli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione, atteso che l'eccezione al principio consacrato nel primo comma dello stesso articolo, e comportante una differenza di disciplina nei confronti di imputati di eguali reati, appariva giustificata, ed il diritto di difesa, in relazione alla prova liberatoria, nella materia dei delitti contro l'onore e dei relativi processi, risultava ampliato nella sua pratica portata.
3. - Il thema decidendum, ora, comprende però punti e profili non coperti dalle precedenti ed ora ricordate pronunce.
Vi é anzitutto da rilevare che la presente denuncia si riferisce specificamente all'art. 596, comma primo, e che questa norma, pur costituendo oggetto della questione sollevata con l'ordinanza del 27 maggio 1970 del tribunale di Milano, non é stata valutata sul terreno della legittimità costituzionale da questa Corte con l'indicata sentenza n. 175 del 1971, perché é stata considerata, come si é detto, inoperante di fronte alla facoltà di prova riconosciuta spettante al giornalista in ordine al fatto divulgato, ancorché diffamatorio; e che, inoltre, quella norma non é stata denunciata con le ordinanze di rimessione alle quali é seguita la citata sentenza n. 103 del 1973.
Ed in secondo luogo va osservato che la questione é parimenti nuova per ciò che l'art. 21, comma primo, é assunto come disposizione di raffronto in una materia estranea al diritto di informazione.
4. - Ciò premesso, non essendo stati addotti nuovi argomenti a sostegno della denuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 596, comma terzo, n. 3, ricorrono le condizioni perché della relativa questione, già dichiarata non fondata, risulti la manifesta infondatezza.
A proposito, poi, dell'asserito contrasto dell'art. 596, comma primo, con i citati artt. 3, 21 e 24 della Costituzione, la Corte é dell'avviso che esso non esista.
Quella norma non incide ingiustificatamente sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, e non nega né limita o ostacola l'esercizio del diritto di difesa e di conseguenza non viola il principio di eguaglianza.
Non può sostenersi, siccome invece assume il giudice a quo, che l'art. 21 "tutelando nel modo più ampio la libertà di espressione, postula - implicitamente ma necessariamente - che allorquando il diritto di manifestazione del pensiero entra in conflitto col diritto altrui al rispetto della propria reputazione ed onorabilità, sia concessa all'incolpato l'incondizionata facoltà di provare la verità delle sue affermazioni".
La previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata ed illimitata della libertà di manifestazione del pensiero, giacché, anzi, a questa sono posti limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall'esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione (come questa Corte ha precisato in varie occasioni e da ultimo con la sentenza n. 20 del corrente anno).
E tra codesti beni ed interessi, ed in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, é l'onore (comprensivo del decoro e della reputazione) che trova difesa nelle previsioni degli artt. 594 e 595 del codice penale.
Ne consegue, in relazione al caso di conflitto tra diritti ipotizzato nell'ordinanza e sopra ricordato, l'assenza di ragioni logiche o giuridiche per cui possa dirsi che spetti all'incolpato la facoltà di provare la verità delle sue affermazioni ancorché ingiuriose o diffamatorie.
D'altra parte, escluso ciò, non può dirsi che la norma de qua sia in contrasto con l'art. 24 della Costituzione. L'incolpato di ingiuria o di diffamazione, di regola, non é, ovviamente, titolare di un diritto di ingiuriare o di diffamare, ovvero, secondo quanto si é precisato con la citata sentenza n. 175 del 1971, come il giornalista, legittimato ad informare in ordine a fatti o circostanze che siano ritenuti lesivi dell'onore e della reputazione altrui; e quindi ha il diritto di difendersi alla stessa stregua di ogni altro soggetto a cui sia imputato un qualsiasi reato (e che, tra l'altro, non possa invocare l'esimente dell'art. 51 del codice penale), ma non può pretendere di provare i fatti ingiuriosi o diffamatori. E per ciò subisce una limitazione. Questa non é però irrazionale, perché il bene protetto con gli artt. 594 e 595 é l'onore del cittadino e la tutela di esso é ampia ed a tal punto che all'offeso é lasciato di scegliere, sul terreno della concreta difesa, tra l'onore formale e quello sostanziale.
Alla previsione di questa scelta é connessa o consegue quella della ampiezza e del contenuto della prova.
Nella specie, la denuncia dell'art. 596, comma primo, e, per relazione, del terzo comma dello stesso articolo é fatta in riferimento all'art. 3, oltre che all'art. 24. Ma se quelle due norme, singolarmente considerate, non ledono, né limitano o ostacolano l'esercizio del diritto di difesa, e giusta quanto si é ora rilevato, si riferiscono ad aspetti o modi di essere diversi dello stesso bene (onore della persona), mancano le premesse perché si abbia una irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 596, comma terzo, n. 3, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 21, comma primo, e 24 della Costituzione, dal pretore di Stradella con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 596, comma primo, del codice penale, sollevata con la stessa ordinanza dal pretore di Stradella, in riferimento agli stessi artt. 3, comma primo, 21, comma primo, e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1974.